Sez. 1 - , Sentenza n. 43812 del 16/04/2018 Ud. (dep. 03/10/2018) Rv. 274485 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Necessità di previo sequestro preventivo - Insussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di confisca obbligatoria in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, il rispetto del contraddittorio sulla misura di sicurezza è assicurato dalla correlazione fra accusa e sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)