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Sez. U, Sentenza n. 5444 del 20/06/1987 (Rv. 454007 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)- IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454007-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)- IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - INSUFFICIENZA - POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO.*

In tema d'imposta di registro e di INVIM, e con riguardo all'avviso di accertamento di valore in rettifica, il quale, pur contenendo la identificazione degli elementi materiali e giuridici cui si correla la pretesa tributaria, manchi di sufficiente motivazione (come nel caso in cui faccia generico riferimento a presunti valori venali), il giudice tributario, adito con ricorso del contribuente, non può limitarsi ad una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, anche perché siffatta nullità non è comminata dalla legge (tanto nella disciplina di cui ai d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e n. 643, quanto, per l'imposta di registro, nel vigore della nuova normativa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), ma deve portare la propria indagine sul rapporto sostanziale, al fine di stabilire il fondamento della pretesa impositiva, fermo restando l'Onere della amministrazione di esplicitare in giudizio le ragioni della pretesa fiscale, fornendo la relativa dimostrazione. (V 1322/86, mass n 444760).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)