Sez. 6, Sentenza n. 9714 del 16/06/1995 Ud. (dep. 19/09/1995) Rv. 202340 - 01
Reo - Concorso di persone nel reato - Accordo per reato non commesso e istigazione non accolta | Offerta di sostanza stupefacente non seguita da cessione - Reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Configurabilità - Applicabilità dell'art. 115 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Reo - Concorso di persone nel reato - Accordo per reato non commesso e istigazione non accolta
L'art. 115 del codice penale, secondo il quale in caso di accordo per commettere un reato nessuno può essere punito se il reato non è commesso, non trova applicazione nell'ipotesi di accordo per la cessione di sostanze stupefacenti in quanto, tra le condotte alternative punite dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è prevista l'"offerta" di droga, che costituisce reato di pericolo presunto per scelta di politica criminale del legislatore e che si pone pertanto fra le eccezioni legislative che il suddetto art. 115 fa espressamente salve.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)