Sez. 2, Ordinanza n. 3164 del 28/11/1969 Cc. (dep. 14/02/1970) Rv. 113954 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITA - EMISSIONE - IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE LA NOTIFICA NELLE FORME DELL'ART 169 - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITA - EMISSIONE - IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE LA NOTIFICA NELLE FORME DELL'ART 169 - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La relazione dell'ufficiale giudiziario attestante l'impossibilita di eseguire la notificazione nei modi stabiliti dall'art 169 cod proc pen e condizione indispensabile per l'emissione del decreto di irreperibilita solo se dagli Atti e dalle ricerche eseguite risulti il luogo di abitazione o di dimora dell'imputato o quello in cui egli esercita la sua attivita professionale. Detta relazione non occorre, invece, nel caso in cui i luoghi sopraindicati siano sconosciuti e tanto le indagini anagrafiche quanto quelle eseguite dalla polizia giudiziaria per individuarli siano risultate infruttuose. (V 110765, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)