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Sez. 1, Sentenza n. 17261 del 01/04/2008 Cc. (dep. 24/04/2008) Rv. 239624 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Alibi falso - Valore indiziante - Sussistenza - Gravità autonoma - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239624-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Ai fini dell'applicazione di misura cautelare personale, l'alibi falso costituisce un indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri, nella valutazione globale, e senza che occorra un più intenso livello di persuasività, nel senso che esso non necessita di una gravità aggiuntiva allorché difetti la prova diretta di una specifica responsabilità dell'indagato, essendo sufficiente che converga, insieme con gli altri, a costituire un quadro di gravità indiziaria seria e univoca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)