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Sez. 1, Sentenza n. 5993 del 14/03/2011 (Rv. 617142 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI | Concordato preventivo con cessione dei beni - Provvedimenti per la cessione dei beni - Reclamo - Decisione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617142-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI

In tema di concordato preventivo, é assoggettabile a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento con cui il tribunale accolga (o, come nel caso, rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale, dovendosi estendere il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili; i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare ed hanno natura decisoria, allorchè, ponendosi in contrasto con i dettami della sentenza di omologazione del concordato e le relative modalità di liquidazione, incidano sulla qualificazione dei crediti ex art. 168 legge fall. e violino l'art.182 legge fall. (Principio enunciato dalla S.C. relativamente al decreto del giudice delegato che aveva autorizzato la vendita a trattativa privata di un complesso industriale, prevedendo che una parte del relativo prezzo fosse pagata con la compensazione del credito, privilegiato e chirografo ed in realtà oggetto di contestazione giudiziale, vantato verso il debitore concordatario dall'acquirente).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)