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REGOLAMENTO (CEE) N. 652/79 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1979 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolari gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento (CEE) n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/732, in particolare l'articolo 3,

Vista la proposta della Commissione3,

visto il parere del Parlamento europeo4,

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3180/786 e (CEE) n. 3181/787, è stata introdotta come base di un nuovo sistema monetario europeo una unità di conto denominata ECU; che è opportuno avvalersi di essa anche nel quadro della politica agricola; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU sarà in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari, determinando in tal modo il livello del prezzo comune;

considerando che il valore dell'ECU non corrisponde al valore dell'unità di conto (UC) utilizzata finore; che per mantenere il livello comune dei prezzi occorre pertanto moltiplicare gli importi espressi in UC per un coefficiente fissato in base al rapporto tra i tassi centrali delle monete dei paesi che partecipano all'accordo di fluttuazione concertata rispetto all'unità di conto monetaria europea e i tassi centrali delle stesse monete rispetto all'ECU alla data di entrata in vigore del sisr tema monetario europeo; che, per evitare modifiche del livello dei prezzi e di altri importi espressi in moneta nazionale, è inoltre necessaario adeguare i tassi rappresentativi avvalendosi dello stesso coefficiente da applicare agli importi espressi in UC; che i tassi rappresentativi attualmente applicabili nel settore agricolo sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/778, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 643/799;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri10, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/7611, prevede che gli importi compensativi monetari per gli Stati membri a moneta fluttuante siano calcolati in base al divario tra il tasso rappresentatio e il tasso effettivo diminuito di 1,50 punti se la moneta è deprezzata; che, per continuare a calcolare gli importi compensativi monetari, occorre applicare questa norma anche nel caso in cui uno Stato membro, la cui moneta deprezzata era fluttuante, riesca ad unirsi agli Stati membri le cui monete sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %; che tuttavia ciò non deve condurre a franchigie troppo elevate negli scambi; che appare indicato introdurre l'idea di una franchigia anche per gli Stati membri con moneta apprezzata; che occorre tuttavia evitare che si crei uno scarto troppo grande fra i prezzi degli Stati membri che non sia coperto dagli importi compensativi monetari;

considerando che il passaggio al nuovo sistema può presentare difficoltà impreviste che richiedono una reazione immediata; che è pertanto necessario autorizzare la Commissione ad adottare, in conformità della procedura del comitato di gestione, le misure necessarie, eventualmente in deroga a disposizioni esistenti;

considerando che il Consiglio ha deciso il rinviare la fissazione dei prezzi per la campagna 1979/1980 fino al 30 giugno 1979; che in relazione a questa decisione in un primo stadio accorre limitare l'introduzione dell'ECU nella politica agricola comune allo stesso periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli importi fissati in UC per l'applicazione della politica agricola comune o dei regimi speciali di scambio per le merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli sono espressi in ECU mediante un coefficiente di 1,208953.

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 878/77 è modificato come segue:

  1. a) negli articoli 1 e 2 bis il termine «unità di conto» è sostituito dal termine «ECU»;

  2. b) nell'articolo 2 bis i controvalori delle monete ivi indicati sono sostituiti dagli importi risultanti dall'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 1 del presente regolamento agli importi attualmente applicbili.

Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 974/71 è modificato come segue:

  1. a) l'ultima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è soppressa;

  2. b) nell'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

    — di 1,50 punti per gli Stati membri la cui moneta è deprezzata;

    — di 1 punto per gli altri Stati membri la cui moneta è rivaluata dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune12.

«1 bis. La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera a), è diminuita:

La media delle percentuali di cui al paragrafo 1, lettera b), è diminuita di 1,50 punti.

Tuttavia, per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a), la percentuale 1 si applica fintantochù, dopo aver dedotto - secondo i casi - 1 o 1,50 punti, la percentuale ottenuta è inferiore a 1,1 e superiore a 0.

Art. 4

Le necessarie modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare delle disposizioni transitorie per facilitare il passaggio al nuovo sistema monetario, sono adottate in conformità della procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali13, modificto da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/7814, o, secondo il caso, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti agricoli che istituiscono una procedura analoga, eventualmente in deroga alle norme esistenti, nella misura e per la durata strettamente necessarie per tener conto del presente regolamento.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicaazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 9 aprile al 30 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente aplicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1979. Per il Consiglio Il Presidente P. MEHAIGNERIE (5) Parere dato il 19-20 dicembre 1978, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.