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Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017 (Rv. 646459 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA | Pronuncia sulle spese processuali – Omessa indicazione della parte sulla quale gravano in via definitiva le spese di CTU – Omessa pronuncia – Esclusione - Pronuncia implicita – Configurabilità.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646459-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA

Ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)