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Sez. 3, Sentenza n. 3646 del 20/12/1972 (Rv. 361672 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - FINALITA DELL'INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO DI ASSICURAZIONE).*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361672-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - FINALITA DELL'INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO DI ASSICURAZIONE).*

Il giudice del merito nell'interpretazione delle clausole contrattuali deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole ed interpretare le clausole stesse le une per mezzo delle altre, senza trascurare, nel dubbio, il principio della conservazione delle clausole e del contratto. (nell'interpretare un contratto di Assicurazione stipulato per le somme che l'assicurato fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza 'di fatti accidentalì che si verificassero nei fabbricati indicati in contratto, i giudici di merito avevano escluso l'efficacia della garanzia assicurativa quanto ai danni provocati da infiltrazioni d'acqua al conduttore di uno dei predetti immobili, osservando che l'evento era dipeso da colpa dell'assicurato, proprietario di essi, per omessa manutenzione dello stabile, e non potevasi pertanto imputare a 'fatto accidentalè. La S C ha cassato con rinvio la pronunzia di merito, per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, e in particolare per l'interpretazione letterale di 'accidentalè come equivalente a 'fortuitò, effettuata senza tener conto di altre espressioni della clausola, e della comune intenzione delle parti (art 1362), nonche per il principio della conservazione del contratto (art 1367) interpretato in relazione alla causa tipica di quello di Assicurazione stipulato nella specie, implicante la previsione (art 1917 cod civ) di responsabilita civile dipendente da colpa contrattuale o extracontrattuale. (V 1873'70, mass n 347865; 895'70, mass n 346281).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)