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Sez. 3, Sentenza n. 8531 del 14/07/1992 (Rv. 478175 - 01)

Deposito (contratto di) - Obblighi del depositario - Custodia della cosa - In genere | Trasporto di merce - Consegna da parte del vettore all'impresa esercente il servizio di "handling" - Obbligo dell'impresa di custodire la merce e consegnarla al destinatario - Contratto di deposito a favore del terzo destinatario - Configurabilità - Conseguenze in caso di perdita o avaria della merce -
Stato
decisa il 1992-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478175-01

Deposito (contratto di) - Obblighi del depositario - Custodia della cosa - In genere

Il servizio di cosiddetto "handling" negli aeroporti che ha ad oggetto una serie di attività volte all'assistenza a terra dei passeggeri e allo sbarco, custodia e riconsegna delle merci non comporta una dipendenza o preposizione dell'impresa che esercita il predetto servizio rispetto alla società che effettua il trasporto, costituendo i servizi da essa autonomamente prestati in forza del relativo contratto con il vettore, non un accessorio del contratto di trasporto che si esaurisce con l' arrivo dell'aereo nell'aereoporto, bensì oggetto di distinti rapporti obbligatori caratterizzati dalla prestazione di cui il vettore necessiti. Pertanto, in ipotesi di trasporto di merce con la consegna da parte del vettore delle cose trasportate all'impresa esercente il servizio di "handling", con l'obbligo di questa di custodirle e di restituirle al destinatario, si perfeziona fra i predetti soggetti un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo in caso di perdita o di avaria della merce può proporre azione risarcitoria nei confronti dell'impresa che gestisce il servizio, secondo le norme proprie del contratto di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Legge 18/04/1962 num. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)