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Sez. 5, Sentenza n. 1051 del 18/01/2008 (Rv. 602375 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE | Contributi pubblici concessi al "de cuius" per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici - Inclusione nella base imponibile dell'imposta - Necessità - Costi per la ricostruzione sostenuti dagli eredi - Detraibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602375-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE

Qualora il proprietario di immobili danneggiati o distrutti dal sisma del novembre 1980 muoia dopo avere domandato il contributo per la ricostruzione previsto dalla legge 14 maggio 1981 n. 219, il relativo importo concorre a formare la base imponibile dell'imposta di successione, a nulla rilevando che sia stato liquidato direttamente agli eredi, e senza che dalla base imponibile possa dedursi, come elemento passivo, il maggior costo sostenuto dagli eredi per la ricostruzione o la riparazione.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)