Sez. 1, Sentenza n. 8088 del 01/07/1992 (Rv. 477986 - 01)
Tributi (in generale) - Condono fiscale | Irregolarità formali e infrazioni minori - Sanatoria ex legge n. 882 del 1980 - Commissione Tributaria - Infrazione - Intervenuta sanatoria - Accertamento - Necessità - Comunicazione dell'ufficio ex art. 11, secondo comma, della legge n. 882 del 1980 - Efficacia vincolante - Esclusione.
Tributi (in generale) - Condono fiscale
Ai fini dell'applicazione della normativa di cui alla legge 22 dicembre 1980 n. 882, recante sanatoria delle irregolarità formali e delle infrazioni minori in materia tributaria, la Commissione Tributaria presso cui pende la controversia non è vincolata in alcun modo dalla comunicazione dell'Ufficio di cui all'art. 11, secondo comma, stessa legge, che costituisce soltanto una informativa sulla situazione, ma deve accertare autonomamente se l'infrazione per cui è controversia sia assumibile tra le ipotesi che la legge n. 882 del 1980 ha dichiarato sanate, o sanabili previa regolarizzazione della posizione tributaria, e, in caso positivo, se la regolarizzazione sia avvenuta.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1980 num. 882 art. 11 com. 2, Legge 22/12/1980 num. 882 art. 11 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)