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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 20 marzo 1985, causa 41/83

Decisione
decisa il 1985-03-20
ECLI
ECLI:EU:C:1985:120

Epigrafe

Sentenza della Corte 20 marzo 1985 Nella causa 41/83, Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Arnaldo Squillante, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'Ambasciata d'Italia, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Giuliano Marenco, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, sostenuta da Regno Unito, rappresentato dal Treasury Solicitor's Department Queen Anne's Gate Chambers sig.ra G. Dagtoglou, Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'agente del governo del Regno Unito sig. J. D. Howes, presso l'Ambasciata di Gran Bretagna, 28, boulevard Royal, interveniente, avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 1982, n. 82/861, adottata nei confronti di British Telecommunications, relativa ad una procedura a norma dell'art. 86 del trattato CEE (GU L 360, pag. 36), LA CORTE composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(omissis)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto registrato in cancelleria il 15 marzo 1983, la Repubblica italiana ha presentato a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, 1o comma, del trattato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 1982, n. 82/861, adottata nei confronti del British Telecommunications, in base all'art. 86 del trattato CEE (GU L 360, pag. 36).
punto 2
II British Telecommunications, ente di diritto pubblico istituito dal British Telecommunications Act del 1981, è succeduto, a partire dal 1o ottobre 1981, allo United Kingdom Post Office, istituito dal Post Office Act del 1969 (ambedue le imprese statali saranno denominate in prosieguo BT). In quanto titolare del monopolio legale per la gestione dei sistemi di telecomunicazione nel Regno Unito, il BT ha l'obbligo di fornire, in particolare, i servizi telex e telefonici. A norma sia del Post Office Act sia del British Telecommunications Act, il BT esercita un potere normativo in ordine ai servizi di telecomunicazione nel Regno Unito di cui definisce in particolare tariffe e condizioni mediante regolamenti (schemes); questi ultimi sono pubblicati nelle Gazzette ufficiali di Londra, Edimburgo e Belfast.
punto 3
II BT ha d'altronde lo status internazionale di ente riconosciuto, che opera privatamente quale membro di uno degli organi permanenti della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), istituita dalla CIT (Convenzione internazionale delle telecomunicazioni), firmata il 2 ottobre 1947 a Atlantic City (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, n. 2616, pag. 188), riveduta ultimamente il 25 ottobre 1973, a Malaga-Torremolinos. Tutti gli Stati membri della CEE sono firmatari della CIT. Nella sua qualità di ente che opera privatamente, riconosciuto a questo scopo dal Regno Unito, il BT partecipa ai lavori del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), a fianco delle amministrazioni nazionali di tutti gli Stati firmatari della UIT che ne sono membri di diritto.
punto 4
II CCITT emette raccomandazioni in materia di gestione e di tariffe relative alla telefonia e alla telegrafia, adottate in base alle norme della CIT ed ai regolamenti telefonici e telegrafici (atti finali della conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica, UIT, Ginevra 1973), i quali, integrando le norme adottate da quest'ultima, conformemente all'art. 82, disciplinano l'uso delle telecomunicazioni.
punto 5
Ai sensi dell'art. 6.3 del regolamento telegrafico 11 aprile 1973: « Le amministrazioni o enti riconosciuti che operano privatamente si impegnano a bloccare, nei loro rispettivi uffici, l'accettazione, la trasmissione e la consegna dei telegrammi inviati ad agenzie di ritrasmissione ed altre organizzazioni create per trasmettere telegrammi per conto di terzi allo scopo di evadere il pagamento completo delle tariffe dovute per l'intero percorso ... ».
punto 6
Sulla base e in applicazione di questa disposizione del regolamento telegrafico, la CCITT adottava, nell'ottobre 1976, la raccomandazione F-60 il cui punto 3.5.2. contiene le seguenti disposizioni: « Le amministrazioni e gli enti riconosciuti che operano privatamente devono rifiutare di mettere il servizio telex a disposizione di agenzie di ricetrasmissione di messaggi telegrafici note per essere state create allo scopo di inviare o ricevere telegrammi da ritrasmettere telegraficamente per sottrarsi al pagamento della tariffa intera dovuta per il percorso completo ».
punto 7
Facendo valere queste norme, il BT ha inteso opporsi all'espandersi, sul territorio del Regno Unito, di agenzie private di ritrasmissione di messaggi che hanno offerto al pubblico un servizio nuovo consistente nel ricevere e ritrasmettere, per conto terzi, un notevole volume di messaggi a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati in base alle tariffe corrispondenti all'utilizzo tradizionale delle linee e dei sistemi di telecomunicazione.
punto 8
Facendo uso del potere normativo riconosciutogli dalla legge, il BT adottava in primo luogo i regolamenti T7/1975 e Ti/1976. Tali regolamenti, pur consentendo agli abbonati di utilizzare i loro impianti per trasmettere o ricevere messaggi per conto terzi, disponevano tuttavia, rispettivamente agli artt. 43, § 2-b-(iii) e 70, § 2-b-(iii), che ogniqualvolta un abbonato inoltrasse un messaggio telex proveniente da un paese straniero e destinato ad un paese straniero, non potesse applicare una tariffa tale da consentire al mittente del messaggio di spedirlo ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe pagato se l'avesse trasmesso direttamente. Le parti concordano tuttavia sul fatto che il BT non ha mai dato applicazione effettiva a queste disposizioni.
punto 9
II BT completava in seguito questa normativa adottando il regolamento Tl/1978, entrato in vigore il 21 gennaio 1978, che conteneva, agli artt. 44, § 2 (a) e 70, § 2 (b), il divieto per le agenzie di ritrasmissione di fornire ai loro clienti servizi internazionali tramite i quali: a) messaggi sotto forma di dati siano trasmessi o ricevuti mediante chiamata telefonica internazionale e successivamente convertiti in messaggi di telecomunicazione destinati ad essere ricevuti come telex, fac simile, testo stampato o visualizzato sotto altre forme; b) messaggi telex siano inoltrati in transito tra luoghi situati al di fuori del Regno Unito e dell'isola di Man; e) messaggi telex siano inviati o ricevuti tramite altre agenzie di ricetrasmissione di messaggi. Le precitate disposizioni del regolamento Tl/1978 venivano integralmente riprodotte da un nuovo « scheme » del 1981 che abrogava e sostituiva tutti i regolamenti anteriori.
punto 10
Con la decisione 10 dicembre 1982, n. 82/861, la Commissione dichiarava che i precitati regolamenti costituivano infrazioni all'art. 86 del trattato e che il BT era obbligato a porvi termine entro due mesi dalla notificazione di tale decisione, nella misura in cui le infrazioni constatate continuassero a sussistere.
punto 11
Nella motivazione della decisione, la Commissione sostiene che le restrizioni imposte dal BT e le sanzioni che possono derivare dalla loro trasgressione, cioè l'interruzione o la cessazione del collegamento con gli impianti serviti, impediscono alle agenzie di ritrasmissione di messaggi di fornire taluni servizi, a danno dei loro clienti situati in altri Stati membri, subordinano l'utilizzazione degli impianti telefonici e telex ad obblighi che non hanno alcun rapporto con le funzioni dei servizi telefonici o telex e determinano per tali agenzie uno svantaggio concorrenziale nei confronti delle amministrazioni e delle agenzie nazionali degli altri Stati membri non soggette alle medesime disposizioni.
punto 12
Nonostante le infrazioni constatate, la Commissione riteneva tuttavia che, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, in particolare per quel che riguarda il rispetto degli impegni internazionali e il fatto che il BT non aveva sanzionato la violazione delle restrizioni di cui trattasi disinserendo gli impianti delle agenzie di ritrasmissione di messaggi, non dovesse essere inflitta al BT alcuna ammenda.
punto 13
A sostegno delle proprie conclusioni volte all'annullamento della precitata decisione della Commissione, la Repubblica italiana contesta in primo luogo che i regolamenti controversi potessero essere giuridicamente valutati alla luce dell'art. 86 del trattato. A questo proposito, la ricorrente sostiene innanzitutto che l'attività normativa di un ente di diritto pubblico non può essere considerata come un'attività di impresa ai sensi dell'art. 86 del trattato e, d'altro lato, che, in ragione del monopolio legale da esso detenuto, l'art. 222 del trattato non consentiva di applicare al BT le norme comunitarie in materia di concorrenza.
punto 14
La Repubblica italiana nega, in secondo luogo, che i regolamenti controversi possano essere giuridicamente considerati contrari all'art. 86 del trattato in quanto, innanzitutto, essi intendono contrastare pratiche sleali poste in essere dalle agenzie private di ritrasmissione in quanto, d'altro canto, le norme comunitarie in materia di concorrenza possono essere applicate al BT nella sua qualità di impresa pubblica di cui all'art. 90, 2o comma, del trattato, solamente entro determinati limiti e, infine, in quanto le precitate norme della CIT imponevano al BT di adottare i provvedimenti contestati.
punto 15
La Repubblica italiana sostiene inoltre che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.

SENTENZA › In diritto › I — Sui mezzi volti a contestare la possibilità di valutare, alla luce dell'art. 86 del trattato, i regolamenti adottati dal BT › 1. La pertinenza delle norme comunitarie in materia di concorrenza in considerazione dell'attività contemplata dalla decisione controversa

punto 16
La Repubblica italiana sostiene che l'art. 86 del trattato si applica unicamente ad un'attività imprenditoriale esercitata secondo le forme del diritto privato e non all'attività normativa esercitata, in base ad una legge, da un servizio pubblico gestito a condizioni stabilite dai pubblici poteri. Nella misura in cui la decisione impugnata non riguarda comportamenti adottati dal BT nella sua qualità di ente di gestione di impianti o fornitore di servizi di telecomunicazione agli utenti, bensì l'attività normativa da esso esercitata in forza del Post Office Act del 1969 e del British Telecommunications Act del 1981, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia sviato l'art. 86 dalla sua finalità. L'attività normativa contestata potrebbe eventualmente giustificare soltanto un'azione contro il Regno Unito in base agli am. 90 o 169 del trattato.
punto 17
La Commissione, sostenuta nelle sue conclusioni e nei suoi argomenti dal Regno Unito, fa valere che la fornitura di servizi di telecomunicazione è un'attività d'impresa. La legge britannica ha conferito al BT il potere di far uso della forma degli « schemes » ma unicamente allo scopo di fissare i prezzi e le condizioni in base a cui vengono offerti i servizi di telecomunicazione. I regolamenti di cui trattasi assolvono quindi la medesima funzione di clausole contrattuali e sono stati liberamente adottati dal BT in forza del suo potere autonomo senza alcun intervento dell'autorità pubblica britannica. Anche supponendo che la responsabilità del Regno Unito possa essere fatta valere nella fattispecie, questa circostanza potrebbe tutt'al più avere l'effetto di attenuare la responsabilità dell'impresa per quel che riguarda l'importo dell'ammenda, ma non di escludere l'applicazione nei suoi confronti delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
punto 18
Occorre rilevare in primo luogo che la ricorrente non contesta il fatto che, nonostante il suo status di impresa statale, l'attività con cui il BT gestisce gli impianti pubblici di telecomunicazione e li mette a disposizione degli utenti, contro il pagamento di un canone, costituisce appunto un'attività di impresa soggetta in quanto tale agli obblighi derivanti dall'art. 86 del trattato.
punto 19
Va osservato in secondo luogo che, in forza dell'art. 28 del Post Office Act del 1969 e successivamente dell'art. 21 del British Telecommunications Act del 1981, il potere di adottare regolamenti conferito al BT è strettamente limitato alle sole disposizioni volte a fissare tariffe e altre modalità e condizioni delle prestazioni da esso fornite agli utenti. Tenuto conto dei termini di queste disposizioni, è opportuno riconoscere inoltre che il legislatore britannico non ha in alcun modo predeterminato il contenuto dei regolamenti in causa il quale è stabilito liberamente dal BT.
punto 20
Stando così le cose, i regolamenti di cui alla decisione impugnata vanno considerati parte integrante dell'attività d'impresa del BT. Il mezzo fondato sul fatto che la Commissione non poteva giuridicamente valutare la loro conformità con l'art. 86 del trattato va dunque respinto.

SENTENZA › In diritto › I — Sui mezzi volti a contestare la possibilità di valutare, alla luce dell'art. 86 del trattato, i regolamenti adottati dal BT › 2. La pertinenza delle norme comunitarie in materia di concorrenza in considerazione della posizione di monopolio detenuta dal BT

punto 21
La ricorrente afferma che, in forza dell'art. 222 del trattato, ai sensi del quale quest'ultimo « lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri », gli Stati membri sono liberi di determinare nel loro ordinamento interno le attività riservate al settore pubblico e di istituire monopoli nazionali. Così il BT ha il diritto di tutelare il proprio monopolio impedendo l'attività di agenzie private che intendono fornire servizi di competenza di questo monopolio. Censurando gli « schemes » adottati a questo proposito dal BT per la loro incompatibilità con l'art. 86, la Commissione avrebbe dunque trasgredito l'art. 222 del trattato.
punto 22
Risulta dagli atti che se il BT detiene il monopolio legale consistente, fatte salve talune eccezioni, nel gestire le reti di telecomunicazione e nel metterle a disposizione degli utenti, esso non detiene il monopolio in materia di fornitura di servizi annessi, come quello della ritrasmissione dei messaggi per conto terzi. Va osservato ad ogni modo che i regolamenti adottati dal BT non hanno lo scopo di far scomparire le agenzie private create in violazione del suo monopolio, ma sono volti unicamente a modificare le condizioni in base alle quali queste agenzie esercitano la loro attività. Va dunque ammesso che l'art. 222 non ostava a che la Commissione valutasse gli « schemes » di cui trattasi alla luce dell'art. 86 del trattato.
punto 23
II mezzo fondato sulla trasgressione dell'art. 222 del trattato va dunque respinto.

SENTENZA › In diritto › II — Sui mezzi volti a stabilire che i regolamenti adottati dal BT non sono contrari all'art. 86 del trattato › 1. regolamenti adottati dal BT risponderebbero all'esigenza di evitare un'utilizzazione abusiva degli impianti di telecomunicazione da parte delle agenzie private di ritrasmissione

punto 24
La Repubblica italiana ha dichiarato, sia nelle sue memorie scritte che in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, che le agenzie private di ritrasmissione dei messaggi stabilite sul territorio del Regno Unito utilizzerebbero in maniera abusiva la rete pubblica di telecomunicazioni. Tale abuso risulterebbe in primo luogo da un'utilizzazione anormale dei « circuiti punto a punto », cioè dei circuiti pubblici concessi in locazione a privati per loro uso esclusivo ad una tariffa forfettaria che tiene conto della quantità dei messaggi trasmessi normalmente da questa categoria di utenti. Trasmettendo su tali circuiti messaggi per conto terzi, le agenzie di cui trattasi sfuggirebbero alle condizioni tariffarie normali. Queste agenzie abuserebbero altresì della rete pubblica utilizzando apparecchiature speciali che permettono, grazie all'informatica, di trasmettere un gran numero di messaggi in un lasso di tempo molto breve. Tali pratiche provocherebbero un danno ancor più grave al corretto funzionamento del sistema internazionale di telecomunicazione in quanto sono attuate sulle linee a traffico più intenso. Il BT poteva quindi adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tali attività illecite senza violare l'art. 86 del trattato.
punto 25
La Commissione e il Regno Unito contestano che le agenzie di ritrasmissione facciano uso di « circuiti punto a punto ». Il fatto che tali agenzie utilizzino nuove tecniche e introducano un minimo di concorrenza nel traffico internazionale delle telecomunicazioni, non potrebbe costituire di per sé un abuso.
punto 26
A questo proposito è sufficiente rilevare che né gli atti di causa né la trattazione orale dinanzi alla Corte hanno confermato che le agenzie di ritrasmissione di messaggi stabilite nel Regno Unito utilizzino in maniera abusiva le reti pubbliche di telecomunicazione. Innanzitutto non è stato provato che tali agenzie si servano di « circuiti punto a punto » onde ritrasmettere messaggi per conto terzi. In secondo luogo, il ricorso ad una nuova tecnologia che permette una trasmissione più rapida dei messaggi costituisce un progresso tecnico che risponde all'interesse generale e non può ritenersi che, di per sé stesso, configuri un abuso. La Repubblica italiana non ha d'altronde sostenuto che le agenzie di ritrasmissione tentino di sottrarsi al pagamento delle tasse corrispondenti alla durata di utilizzo effettivo, da parte loro, della rete pubblica.
punto 27
Stando così le cose, il mezzo fondato sul fatto che i regolamenti controversi sarebbero giustificati da asseriti abusi delle agenzie private di ritrasmissione va respinto.

SENTENZA › In diritto › II — Sui mezzi volti a stabilire che i regolamenti adottati dal BT non sono contrari all'art. 86 del trattato › 2. Iprovvedimenti adottati dal BT rientrerebbero nell'ambito delle deroghe al rispetto delle norme sulla concorrenza di cui all'art. 90, n. 2, del trattato, a vantaggio delle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale

punto 28
Secondo la ricorrente la Commissione ha violato il disposto del trattato in quanto essa ha ritenuto che l'art. 90, n. 2, non dovesse applicarsi nella fattispecie.
punto 29
Prima di esaminare la fondatezza di questo mezzo va osservato che la Commissione dichiara di nutrire dubbi circa la possibilità per la ricorrente di invocare questo mezzo. L'art. 90, n. 2, del trattato, destinato a salvaguardare i compiti che uno Stato membro ritiene opportuno affidare ad un determinato organismo, implicherebbe un delicato confronto fra opposti interessi che coinvolge fatti e valutazioni propri dello Stato membro interessato, cui gli altri Stati membri sono estranei, di cui non sono responsabili e che non hanno dunque interesse a difendere.
punto 30
A questo proposito va ricordato che, in forza dell'art. 173, Io comma, del trattato, gli Stati membri possono proporre ricorso contro ogni provvedimento della Commissione, a carattere normativo o individuale, e invocare in particolare la trasgressione di ogni norma del trattato a sostegno delle loro conclusioni. Va osservato inoltre che l'applicazione dell'art. 90, n. 2, del trattato non è lasciata alla discrezione dello Stato membro che ha incaricato un'impresa della gestione di un servizio d'interesse economico generale. L'art. 90, n. 3, affida in effetti alla Commissione, sotto il controllo della Corte, un compito di vigilanza in materia. Stando così le cose, non è possibile escludere l'art. 90, n. 2, del trattato dalle norme la cui violazione può essere invocata da ogni Stato membro a sostegno di un ricorso di annullamento.
punto 31
Secondo la Repubblica italiana, la Commissione compromette l'assolvimento del compito conferito al BT dichiarando che i regolamenti adottati da quest'ultimo sono contrari al diritto comunitario.
punto 32
La ricorrente invoca a questo proposito un primo argomento secondo cui l'attività delle agenzie private di ritrasmissione causerebbe un danno economico al servizio pubblico britannico delle telecomunicazioni.
punto 33
Va osservato che se la rapidità della trasmissione dei messaggi consentita dall'evoluzione delle tecnologie provoca senza dubbio una certa diminuzione degli introiti del BT, l'esistenza delle agenzie private di ritrasmissione nel Regno Unito attira verso la rete pubblica britannica, come rilevato dalla ricorrente stessa, un certo volume di messaggi internazionali con i relativi introiti. La Repubblica italiana non ha provato in alcun modo che il bilancio globale delle attività di queste agenzie nel Regno Unito fosse negativo per il BT e che la censura dei regolamenti controversi da parte della Commissione comprometta, dal punto di vista economico, l'assolvimento del compito particolare affidato al BT.
punto 34
La Repubblica italiana adduce un secondo argomento fondato sulla necessità di una cooperazione mondiale istituita dalla UIT onde garantire un regolare svolgimento dei servizi internazionali di telecomunicazione e sul legittimo affidamento delle altre amministrazioni nazionali a veder rispettare le norme internazionali in vigore volte ad ostacolare l'attività delle agenzie private di ricetrasmissione di messaggi. Impedendo al BT di adempiere integralmente gli obblighi derivanti da questa cooperazione internazionale la decisione impugnata rischierebbe ancora di compromettere l'assolvimento del compito specifico affidato a questa impresa nazionale.
punto 35
Questo argomento solleva in realtà il problema di stabilire se la CIT o le sue norme secondarie impedissero o meno al BT di adottare i provvedimenti controversi. Esso si collega esattamente al terzo mezzo dedotto dalla Repubblica italiana per dimostrare che il BT non era tenuto nella specie a rispettare le norme comunitarie in materia di concorrenza e va dunque esaminato qui di seguito.

SENTENZA › In diritto › II — Sui mezzi volti a stabilire che i regolamenti adottati dal BT non sono contrari all'art. 86 del trattato › 3. La CIT e il suo diritto derivato imporrebbero al BT di ostacolare, come esso ha fatto, l'attività delle agenzie private di ritrasmissione in funzione nel Regno Unito

punto 36
La Repubblica italiana sostiene che la Commissione ha violato il disposto dell'art. 234 del trattato. Tale norma disciplinerebbe infatti l'eventuale conflitto fra le norme di diritto comunitario e le norme di diritto internazionale preesistenti, nel senso della prevalenza di queste ultime sulle prime. Ora, secondo la ricorrente, le norme della CIT e dei suoi regolamenti amministrativi hanno sempre vietato alle amministrazioni nazionali di tollerare deviazioni del traffico internazionale di messaggi telegrafici o telefonici quando queste sono provocate da agenzie private di ritrasmissione allo scopo di evadere il pagamento completo delle tariffe dovute per l'intero percorso. A norma di quanto disposto, in primo luogo, dall'art. 6.3. del regolamento telegrafico del 1973 e, in secondo luogo, dalla raccomandazione F-60 del CCITT, il BT era tenuto a adottare i regolamenti censurati dalla Commissione.
punto 37
La Commissione e il Regno Unito sostengono che le norme in causa tendono esclusivamente a neutralizzare il fenomeno consistente nel sottrarre le corrispondenze al pagamento integrale delle tariffe dovute per l'intero percorso e non a vietare il transito di un messaggio da un paese terzo per il solo fatto che il messaggio incorre in questo modo nel pagamento di una tariffa meno elevata. Le norme in causa non possono dunque giustificare i regolamenti adottati dal BT.
punto 38
La Commissione afferma inoltre che l'art. 234 del trattato non va applicato in quanto la CIT è stata modificata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, cioè ad una data successiva all'adesione del Regno Unito alle Comunità. Gli argomenti addotti dalla ricorrente sull'analogia delle norme in vigore prima di tale data non sarebbero pertinenti in quanto in occasione di ogni modifica gli Stati membri dell'UIT ritrovano la loro libertà e assumono un nuovo impegno. Supponendo tuttavia che esistano norme internazionali anteriori al trattato CEE che impongano il comportamento contestato al BT, l'art. 234 neutralizzerebbe il divieto dell'art. 86 del trattato solamente nella misura in cui il rispetto di quest'ultima norma impedisca ad uno Stato membro di assolvere ai propri obblighi nei confronti di paesi terzi.
punto 39
II Regno Unito, che dichiara di non condividere l'opinione della Gommissione riguardo alla modifica, posteriore all'adesione di uno Stato membro alle Comunità, di un trattato internazionale stipulato anteriormente al trattato CEE, sostiene dal canto suo che, conformemente alla sentenza 27 febbraio 1962 (causa 10/61, Commissione/Italia, Race. pag. 1), gli Stati membri rinunciano, in forza dell'art. 234 del trattato, ad ogni diritto, derivante da un trattato anteriore, che sia incompatibile con le norme comunitarie. Nella misura in cui il BT non ha fatto alcuna distinzione fra gli obblighi internazionali e quelli comunitari del Regno Unito e non ha di conseguenza limitato gli effetti dei suoi regolamenti alle attività delle agenzie di ricetrasmissione che pregiudichino le attività corrispondenti nei paesi terzi, i regolamenti di cui trattasi costituirebbero senz'altro violazioni dell'art. 86 del trattato.
punto 40
Senza che sia necessario pronunziarsi sul problema di stabilire se le precitate disposizioni dell'art. 6.3, del regolamento telegrafico del 1973 o quelle della raccomandazione F-60 del CCITT avessero o meno un'efficacia vincolante nei confronti del BT, è sufficiente rilevare che le suddette disposizioni hanno un oggetto e un contenuto differenti da quelli degli « schemes » del BT censurati dalla Commissione.
punto 41
Infatti risulta dalla loro stessa formulazione che l'art. 6.3, del regolamento telegrafico così come la raccomandazione F-60 del CCITT sono unicamente diretti ad ostacolare l'attività di agenzie di ritrasmissione di messaggi « create » o « note per essere state create » allo scopo di evadere il pagamento completo della tariffa dovuta per l'intero percorso. I provvedimenti contemplati da queste disposizioni possono dunque riguardare solo le agenzie che grazie a modi di procedere abusivi tentino di sottrarre taluni messaggi al pagamento completo delle tariffe.
punto 42
In quanto uno Stato membro, o un ente privato riconosciuto a cui uno Stato membro abbia affidato la gestione dei servizi di telecomunicazione, ammetta attività di trasmissione non abusive nel senso sopra definito e quindi non vietate dalle precitate disposizioni, non può sussistere violazione, da parte degli Stati interessati, di impegni presi a livello internazionale.
punto 43
Dalle considerazioni che precedono risulta invece che i regolamenti del BT ave- vano uno scopo diverso da quello perseguito dalle disposizioni summenzionate del regolamento telegrafico e della raccomandazione del CCITT e riguardavano agenzie private di ricetrasmissione di messaggi la cui attività non presentava alcun carattere abusivo.
punto 44
Stando così le cose, il mezzo secondo cui la CIT e il suo diritto derivato avrebbero obbligato il BT ad adottare i regolamenti controversi va comunque respinto.

SENTENZA › In diritto › Ili — Sul mezzo fondato sulla carenza di motivazione della decisione controversa

punto 45
La Repubblica italiana fa valere che l'obbligo di motivare le decisioni, contenuto nell'art. 190 del trattato, è stato trasgredito, poiché la Commissione non ha indicato le ragioni per cui essa aveva ritenuto che : il monopolio legale del BT era contrario al diritto comunitario; l'esercizio di una potestà normativa poteva corrispondere ad un'attività imprenditoriale; le norme comunitarie sulla concorrenza erano prevalenti rispetto alle norme internazionali anteriori.
punto 46
Va ricordato, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la motivazione di una decisione lesiva di diritti deve permettere alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata o meno. L'obbligo di motivazione va dunque valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei mezzi invocati e dell'interesse che i destinatari o altre persone riguardate direttamente e individualmente dall'atto, ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato, possono avere a ricevere chiarimenti.
punto 47
Si deve poi osservare che la decisione impugnata non contesta in nessun modo la compatibilità del monopolio legale del BT con il diritto comunitario. La Commissione non era dunque tenuta a formulare alcuna motivazione su questo punto.
punto 48
Per quel che riguarda infine i due altri punti contestati dalla Repubblica italiana, dalla motivazione della decisione impugnata risulta che la Commissione ha innanzitutto osservato che il BT, ente di diritto pubblico, era un organismo economico che esercitava attività di natura economica e costituiva, in quanto tale, un'impresa ai sensi dell'art. 86 del trattato. La Commissione ha notato inoltre che, pur ammettendo essa l'argomento del BT secondo cui la cooperazione internazionale e il rispetto degli impegni internazionali sono elementi essenziali nella prestazione efficace di servizi internazionali di comunicazione, tale cooperazione non potrebbe tuttavia autorizzare una violazione delle norme sulla concorrenza del trattato.
punto 49
Tale motivazione soddisfa i requisiti dell'art. 190 del trattato in quanto permette alla Corte di esercitare il proprio controllo e agli interessati di far utilmente conoscere il proprio punto di vista sulla realtà e la pertinenza dei fatti e delle circostanze addotte.
punto 50
Stando così le cose, il mezzo fondato sulla carenza di motivazione dev'essere respinto.
punto 51
Dall'insieme di quanto precede risulta che il ricorso della Repubblica italiana dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Ili — Sul mezzo fondato sulla carenza di motivazione della decisione controversa › Sulle spese

punto 52
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Le spese sono poste a carico della Repubblica italiana.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Kakouris Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 marzo 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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