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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12523 del 12/05/2021 (Rv. 661362 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento fondato sulla simulazione di un contratto stipulato dal contribuente - Onere della prova - A carico dell'amministrazione finanziaria - Oggetto e modalità di assolvimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661362-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'amministrazione finanziaria invochi, ai fini della loro regolare applicazione, la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall'onere della relativa prova, che, in quanto terzo, può fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, fermo restando che la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo, che si riflettono sugli scopi perseguiti in concreto dai contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che evidenziava, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, come l'Agenzia delle entrate non avesse dimostrato la simulazione del contratto di appalto di servizi e la relativa dissimulazione di un appalto illecito di manodopera, limitandosi a lamentare l'una e l'altra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)