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Sez. 6, Sentenza n. 31875 del 12/04/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267983 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Condanna per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n.309 del 1990 - Contestazione "aperta" in separato procedimento ex art.73 d.P.R. n.309 del 1990 - Sostanziale coincidenza temporale con i fatti precedentemente giudicati - Violazione del "ne bis in idem" - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267983-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La contestazione "aperta" del reato previsto dall'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del princio del "ne bis in idem" nel caso di imputato già condannato per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1889 n.309 commessi in un arco temporale ampio ed in luoghi diversi, nei cui confronti era intervenuta una successiva condanna per il reato di cessione di stupefacenti riferita a fatti consumati nell medesimo contesto spazio -temporale senza, tuttavia, che risultasse, in termini concretamente plausibili, la loro coincidenza con quelli già giudicati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)