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Sez. L, Sentenza n. 3382 del 07/04/1999 (Rv. 525032 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Conformità alla normativa comunitaria della delimitazione dell'ammontare (art. 2, comma settimo del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 80) - Legittimità della applicazione retroattiva delle misure di attuazione adottate tardivamente, ivi comprese le limitazioni di pagamento dell'obbligo di pagamento a carico dell'organismo di garanzia - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Giustizia CEE del 10 luglio 1997 in causa C-373 del 1995, non confligge con l'ordinamento comunitario la delimitazione - posta dallo Stato Italiano all'art. 2 comma settimo del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile) - al risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1990 n. 987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro, poiché detto danno può essere legittimamente risarcito con l'applicazione retroattiva delle misure di attuazione adottate tardivamente, ivi comprese le limitazioni dell'obbligo di pagamento a carico dell'organismo di garanzia, come previsto dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva. Peraltro con detta disposizione i lavoratori non subiscono alcun danno per la ritardata attuazione della Direttiva perché, ove questa fosse stata tempestivamente recepita, non avrebbero ricevuto più di quello che con essa hanno diritto a percepire, atteso che la tempestività dell'attuazione non avrebbe precluso la fissazione di un tetto massimo, come previsto dall'art. 4 n. 3 della stessa Direttiva. (Nella specie, in applicazione di detto principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva limitato il risarcimento alle tre mensilità del trattamento straordinario di integrazione salariale, escludendo le richieste quote mensili delle mensilità aggiuntiva e dell'indennità sostitutiva delle ferie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)