Sez. 6, Sentenza n. 3578 del 25/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 200708 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato | Oltraggio a pubblico ufficiale - Sentenza costituzionale n. 341 del 1994 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 341, primo comma. cod. pen., "nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei" ed ha interlocutoriamente indicato il minimo dell'editto in giorni quindici di reclusione "ex" art. 23 cod. pen. - Oltraggio quale reato "satellite" in continuazione - Incidenza della sentenza della Corte - Esclusione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la sentenza costituzionale n. 341, del 1994 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 341, primo comma, cod. pen., "nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei". Ora, se non può, certo, assimilarsi la dichiarazione di illegittimità - per giunta coinvolgente non il precetto ma la sola sanzione - al fenomeno abrogativo e se, dunque, non è dato ravvisare, in conseguenza della detta pronuncia, considerata la natura invalidante della sentenza della Corte, gli effetti propri della successione di leggi nel tempo, sono, peraltro agevolmente riscontrabili alla stregua delle disposizioni dell'art. 30, primo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - non essendo possibile individuare un esatto rapporto di rispondenza tra la misura della pena inflitta e l'entità dell'editto - i riverberi di tale "decisum" relativamente ai processi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Ed invero nella motivazione della sentenza n. 341 del 1994 (punto n. 3 del Considerato in diritto) si precisa che, a seguito della cancellazione del limite censurato, è possibile individuare (è ovvio, interlocutoriamente, fermo restando il potere discrezionale del legislatore, "libero di stabilire, per il reato medesimo, un diverso trattamento sanzionatorio, purché ragionevole") "la pena minima da applicare per il reato in questione facendo riferimento al limite di quindici giorni fissato in via generale per la pena della reclusione dall'art. 23 cod. pen. "Tuttavia, quando il reato di oltraggio non sia altro che reato "satellite" di un più grave reato, l'effetto scaturente dalla sentenza n. 341 del 1994 è da ritenere del tutto ininfluente. E ciò perché, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave. (V. sent. Corte Cost. n. 341 del 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)