Sez. 6, Sentenza n. 19045 del 19/02/2003 Cc. (dep. 23/04/2003) Rv. 225736 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Principio del contraddittorio - Acquisizione di atti fuori dell'udienza camerale - Conseguenze - Nullità - Fattispecie in tema di acquisizione degli atti autorizzativi delle intercettazioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di riesame della misura coercitiva, l'acquisizione e la conoscenza di atti, fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., viola l'espressa previsione dell'art. 309, comma 8 cod. proc. pen., secondo cui il difensore ha il diritto di esaminare tutti gli atti che, a tal fine, devono restare depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza. Ciò implica che il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione acquisita dal giudice e che questi non può conoscere alcun atto senza che la parte sia stata posta in grado di esprimere le proprie valutazioni. La violazione di tale disposizione vulnera il principio del contraddittorio e determina nullità i sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, e, una volta acquisiti, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)