Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 83 del 1964
Massime (1)
Massima n. 2222
- Sicurezza pubblica
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2
- Rimpatrio obbligatorio
- Preteso contrasto con l'art. 16 della costituzione
- Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale
- Insussistenza di nuovi motivi
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione già decisa con sentenze nn. 45 del 1960 e 126 del 1962). - S. nn. 45/1960, 126/1962, 68/1964.
Norme impugnate
- art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Parametri
- art. 16 Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1963 dal Pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Merli Vittorio, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21 del 25 gennaio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione;
che in questa sede si è soltanto costituita l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato che sui vari aspetti della questione proposta la Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso della non fondatezza (sentenze 21 giugno 1960, n. 45; 13 dicembre 1962, n. 126; 20 giugno 1964, n. 68, ed altre conformi sentenze e ordinanze);
che, non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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