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Sez. 6, Sentenza n. 1616 del 16/04/1996 Cc. (dep. 25/05/1996) Rv. 204846 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio | Dazione di denaro - Momento non decisivo nell'ambito della vicenda - Possibilità - Corruzione incidente sull'attività giudiziaria - Asservimento di questa agli interessi di un gruppo imprenditoriale - "Locus commissi delicti": è quello ove hanno sede le imprese gestite dal gruppo - Luogo di consegna del danaro: irrilevanza - Fattispecie: custodia cautelare nei confronti del dirigente di un ufficio giudiziario - Competenza radicata in Milano, e non in Roma - Ragione.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204846-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio

In tema di corruzione, la materiale dazione di somme di danaro può costituire un semplice momento satisfattivo della complessiva vicenda. Pertanto, quando la corruzione riguarda l'attività giudiziaria, così asservita agli interessi di un determinato gruppo imprenditoriale, interessi assecondati secondo determinazioni, ideazioni ed illecite concertazioni incentrate nel luogo stesso di collocazione e diffusione degli scopi delittuosi, identificabile con quello della sede delle società gestite dal gruppo stesso, irrilevante - ai fini della competenza territoriale - è il luogo in cui sia avvenuta la consegna del danaro. (Fattispecie relativa alla custodia cautelare in carcere disposta per il reato ex art. 319 cod. pen., nei confronti del dirigente di un ufficio giudiziario, nella quale è stata ritenuta che la competenza si fosse radicata in Milano, ove avevano sede le società del gruppo imprenditoriale, e non in Roma, ove erano stati consegnati compensi in danaro). (Conf. sez. 6, 23 maggio 1996, n. 1617, ric. Pacifico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)