Sez. 2, Sentenza n. 5021 del 23/05/1994 (Rv. 486730 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - In genere | Pattuizione di pagamento del prezzo della vendita a mezzo di ricevuta bancaria - Spostamento del luogo di adempimento rispetto a quello del venditore - Creditore - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - In genere
La pattuizione di pagamento del prezzo della vendita a mezzo di ricevuta bancaria non determina spostamento del luogo dell'adempimento da quello del domicilio del venditore-creditore ai sensi dell'art. 1498, comma terzo cod. civ., trattandosi di mera facoltà concessa all'acquirente secondo la corrente prassi commerciale, con la conseguenza che ai fini dell'inadempimento e del conseguente obbligo degli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. non è necessaria la costituzione in mora del compratore ex art. 1219 comma secondo, n. 3).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)