Sez. 3, Sentenza n. 704 del 11/03/1966 (Rv. 321411 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI O OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA.*
PROVA CIVILE - POTERI O OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA.*
Il giudice di merito non ha l'Obbligo di richiamarsi, in sentenza, specificamente alle singole risultanze istruttorie, essendo sufficiente, perche assolva all'Obbligo della motivazione, che egli dimostri di averle tenute presenti nella decisione. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)