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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19862 del 20/06/2022 (Rv. 664940 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO | Competenza territoriale degli uffici - Individuazione - Società non residente in Italia - Reddito prodotto in Italia - Indicazione del codice fiscale attribuito prima del trasferimento all’estero - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664940-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO

In tema di individuazione della competenza territoriale degli uffici finanziari, poiché l'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 indica nella buona fede e nella collaborazione i princìpi ai quali debbono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, costituisce comportamento contrario a tali princìpi la pretesa della società non residente in Italia che, dapprima, elegga un ufficio finanziario quale suo interlocutore italiano ai fini fiscali, versando le imposte ed indicando il codice fiscale collegato alla vecchia sede legale e, poi, contesti la competenza di tale ufficio ad effettuare i controlli e gli accertamenti relativi ai suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria italiana.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)