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Sez. 2, Sentenza n. 527 del 13/04/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119970 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - INCENDIO DI COSA PROPRIA - CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITA - INCENDIO DI COSA ALTRUI - PRESUNZIONE DI PERICOLO - INCENDIO DI COSA PROPRIA - SUSSISTENZA DEL PERICOLO - PROVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-04-13
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119970-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - INCENDIO DI COSA PROPRIA - CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITA - INCENDIO DI COSA ALTRUI - PRESUNZIONE DI PERICOLO - INCENDIO DI COSA PROPRIA - SUSSISTENZA DEL PERICOLO - PROVA - NECESSITA.*

Condizione obiettiva per la punibilita dell'incendio di cosa propria e che dal fatto sia derivato un pericolo concreto, reale ed effettivo per la pubblica incolumita; a differenza da quanto e richiesto per l' incendio di cosa altrui (per il quale il pericolo e da considerare presunto, in base all'accertamento di un vero e proprio incendio, dotato di forza espansiva) nell'incendio di cosa propria e necessaria la prova della sussistenza del pericolo concreto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)