Sez. 1, Sentenza n. 2499 del 05/10/1973 (Rv. 365936 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - CENSURA RIVOLTA SOLTANTO CONTRO ALCUNE DI ESSE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - CENSURA RIVOLTA SOLTANTO CONTRO ALCUNE DI ESSE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Quando la sentenza impugnata per Cassazione sia fondata su due ordini di argomentazioni, ciascuno dei quali e di per se idoneo a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione di una delle ragioni giuridiche addotte rende inammissibile la censura relativa all'altra, perche la decisione dovrebbe ugualmente restar ferma anche se il motivo risultasse fondato, valendo a sorreggerla l'altro ordine di incontestate ragioni. Ne consegue che in tale ipotesi il motivo non deve neppure essere preso in esame, perche irrilevante agli effetti della Cassazione della sentenza impugnata. (nella specie, formatosi tra le parti giudicato esterno in ordine alla astratta ammissibilita dell'Azione prevista dall'art 43 della legge sull'espropriazione per pubblico interesse, che consente al proprietario espropriato di asportare a sue spese dal fondo i materiali e tutto cio che puo essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilita da eseguirsi, e in ordine alla sua riferibilita anche alla materia delle espropriazioni per la riforma fondiaria, si e successivamente formato anche un giudicato interno, in quanto i secondi giudici hanno affermato che in concreto la domanda era stata proposta tardivamente, ad opera pubblica gia eseguita, e che comunque la rimozione dei materiali non sarebbe potuta intervenire senza pregiudizio, mentre il ricorrente ha investito la Cassazione solo della questione relativa alla tempestivita della domanda, senza dolersi anche del punto relativo all'asportazione dei materiali senza pregiudizio). (Conf 695/73, mass n 362868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)