Sez. 2 - , Sentenza n. 7095 del 20/03/2017 (Rv. 643519 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI | Azioni giudiziarie – Legittimazione dell’amministratore – Controversie di impugnazione delle delibere condominiali – Necessità di autorizzazione dell’assemblea – Insussistenza – Possibilità di dissenso ex art. 1132, comma 1, c.c. – Insussistenza – Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - DISSENSO DI CONDOMINI
L'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)