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Sez. L, Sentenza n. 3129 del 21/05/1984 (Rv. 435177 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI DETTI BENEFICI - OBBLIGO DELL'INPS E DEGLI ALTRI ISTITUTI EROGATORI DI PENSIONE O DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - FUNZIONE STRUMENTALE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA SENTENZA PRONUNZIATA IN MERITO AI CRITERI DI APPLICAZIONE DEI BENEFICI E CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - EFFETTI - IMPEDIMENTO DEL GIUDICATO SUI CRITERI CONTESTATI - CONSEGUENZE - STATUIZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO MODIFICATIVE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435177-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI DETTI BENEFICI - OBBLIGO DELL'INPS E DEGLI ALTRI ISTITUTI EROGATORI DI PENSIONE O DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - FUNZIONE STRUMENTALE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA SENTENZA PRONUNZIATA IN MERITO AI CRITERI DI APPLICAZIONE DEI BENEFICI E CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DEL PREDETTO OBBLIGO - EFFETTI - IMPEDIMENTO DEL GIUDICATO SUI CRITERI CONTESTATI - CONSEGUENZE - STATUIZIONI DEL GIUDICE DI APPELLO MODIFICATIVE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - SUSSISTENZA.*

L'Obbligo - ex art. 6 della legge n. 824 del 1971 - dell'i.N.P.S. e degli altri istituti erogatori di pensione o di trattamento di fine rapporto di anticipare, salvo il diritto al recupero, presso i datori di lavoro, del corrispettivo in valore capitale, le prestazioni conseguenti all'applicazione dei benefici combattentistici di cui alla stessa legge n. 824 del 1971 ed alla precedente n. 336 del 1970, ha una funzione meramente strumentale al fine di detta applicazione ed in tanto può essere adempiuto in quanto il datore di lavoro sia tenuto a fornire il relativo finanziamento, con la conseguenza che il rapporto giuridico nascente dalle norme attributive dei menzionati benefici, pur avendo struttura trilaterale è oggettivamente unitario ed inscindibile nel contenuto. Pertanto, qualora la sentenza pronunziata in merito ai criteri di applicazione dei benefici stessi (nella specie, circa la computabilità, ai fini di questi, di mensilità ulteriori rispetto alla dodicesima) e contenente la dichiarazione dell'Obbligo di anticipazione da parte dell'ente previdenziale non venga da questo impugnata, l'impugnazione proposta dal datore di lavoro impedisce la formazione del giudicato sui criteri contestati, talché le statuizioni del giudice del gravame, che abbia, circa questi ultimi, modificato la sentenza di primo grado operano anche nei confronti di detto ente, il cui Obbligo di anticipazione si modella conseguentemente sul contenuto di tali diverse statuizioni. (V 6138/80, mass n 409887; (V 4118/81, mass n 414774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)