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Sez. 1, Sentenza n. 22010 del 28/10/2015 (Rv. 637724 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE | Illecito usurpativo - Condotta plagiaria - Tipizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637724-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE

In tema di proprietà intellettuale, le condotte consistenti in un illecito usurpativo non sono tipizzabili e possono essere diverse e fra loro assai varie, fino a giungere alla condotta plagiaria di un'opera ancora non pubblicata o persino nel plagio di un'opera registrata a livello di semplice "soggetto" da parte di altra similare (nella specie, il "concept" di un'opera cinetelevisiva, ossia la presentazione esterna dell'idea da sviluppare in una successiva serie), purché si verifichi l'imitazione servile dell'opera suscettibile di protezione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)