Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1973, cause riunite C-37/73 e C-38/73
Epigrafe
Nelle cause riunite 38 e 38-73,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale rispettivamente proposte alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal «Tribunal du travail» di Anversa nelle liti dinanzi ad esso pendenti tra
SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS, di Anversa,
e
1. NV INDIAMEX, di Anversa, (causa 37-73),
2. SOCIETÀ DI FATTO DE BELDER, di Anversa, di cui sono titolari i sigg. Joris W. L. De Belder e Robert De Belder, (causa 38-73),
domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del trattato CEE e del regolamento del Consiglio 950/68 (GU 1968, n. L 172), che istituisce la tariffa doganale comune da applicarsi dal 1o luglio 1968, onde avere ragguagli circa l'applicazione da parte degli Stati membri, a decorrere da questa data, delle tasse d'effetto equivalente nei confronti dei prodotti direttamente importati dai paesi terzi,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; M. Sørensen, presidente di Sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti del procedimento di merito e gli atti processuali possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La legge belga 12 aprile 1960, che istituisce un fondo sociale per gli operai dell'industria diamantifera è stata integrata — mediante la legge 28 luglio 1962 — con l'art. 2 bis, il cui 1o e 2o capoverso così dispongono:
«Gli importatori di diamanti grezzi devono versare un contributo al fondo sociale onde consentirgli di svolgere le funzioni conferite all'ente dall'art. 2 …
L'entità del contributo è pari ad 1 / 3 % del valore del diamante grezzo importato».
Gli importatori di diamanti grezzi avevano mosso vari appunti a questa disciplina, affermando tra l'altro che i contributi a favore del fondo rappresentavano vere e proprie tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, vietati dal trattato, sulle quali la Corte di giustizia si era già pronunciata in via pregiudiziale con la sentenza 2 e 3-69 del 1o luglio 1969 (Racc. 1969, pag. 211).
Per effetto di questa sentenza e stata promulgata la legge 13 aprile 1971 che emenda la legge 12 aprile 1960. Detta legge dispone che:
«Articolo 1
L'art. 2 bis della legge 12 aprile 1960 … va interpretato nel senso che vi è dispensa dal versamento dei contributi se la concessione di tale dispensa è effetto dei vincoli contratti dal Belgio in campo internazionale.
Articolo 2, 2o capoverso
Inoltre il Re emana i provvedimenti necessari onde conciliare l'obbligo al versamento del contributo con le obbligazioni del Belgio in campo internazionale».
Infine, L'art. 3 del DR 26 aprile 1971, adottato in esecuzione della legge 13 aprile 1971, recita tra l'altro:
«Il contributo … non è nemmeno dovuto per l'importazione di diamanti grezzi provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea o dai paesi associati a detta Comunità».
La società NV Indiamex (in prosieguo Indiamex) e la società di fatto tra i sigg. Joris W. L. De Belder e Robert De Belder (in prosieguo: De Belder), importatrici di diamanti grezzi dai paesi terzi, hanno affermato dinanzi al tribunale del lavoro di Anversa che, dopo l'entrata in vigore della tariffa doganale comune (TDC) (1o luglio 1968), la riscossione di un contributo al momento dell'importazione di diamanti grezzi era incompatibile con gli scopi del trattato e del regolamento n. 950/68 del Consiglio che istituisce la tariffa doganale comune, giacché con l'entrata in vigore della tariffa erano automaticamente vietate tutte le tasse interne di effetto equivalente ai dazi doganali gravanti sulle importazioni dirette dai paesi terzi non associati alla Comunità.
Il Fondo sociale per gli operai del ramo diamantifero (in prosieguo: fondo) ha contestato questo assunto, sostenendo, tra l'altro, che i cittadini degli Stati membri non possono invocare l'eventuale incompatibilità con il trattato a meno che la Commissione, esercitando le facoltà che le conferiscono gli artt. 155 e 169 del trattato, abbia constatato che gravi ostacoli si infrappongano al funzionamento dell'unione doganale e all'applicazione della TDC e sia intervenuta per porvi rimedio.
Il tribunale del lavoro di Anversa, viste le dette norme di legge e la disciplina comunitaria, tenuto conto della giurisprudenza della Corte nella 2 e 3-69, con sentenza 23 febbraio 1973 — registrata in cancelleria il 7 marzo 1973 — ha deciso di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il trattato CEE e/o il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune, pongano limiti alla libertà degli Stati membri d'istituire o di mantenere in vigore, dopo il 1o luglio 1968, tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali sulle merci importate direttamente da paesi terzi.
2. Se, dopo il 1o luglio 1968, le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, riscosse sulle merci importate direttamente da paesi terzi (ovvero solo talune di queste tasse), in ogni caso ovvero solo a determinate condizioni, si debbano considerare in contrasto con le disposizioni o con le finalità del trattato CEE e/o della tariffa doganale comune.
3. Se il fatto che uno Stato membro mantenga in vigore, dopo il 1o luglio 1968, una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, già gravante sulle merci direttamente importate da paesi terzi, vada considerato come un atto che influisce sulla portata della tariffa doganale comune, ai sensi delle sentenze della Corte di giustizia 18 febbraio 1970 (causa 40-69, Bollmann) e 18 giugno 1970 (causa 74-69, Krohn).
4. Se, con l'entrata in vigore della tariffa doganale comune, gli Stati membri possano continuare a riscuotere tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale, ovvero siano tenuti ad abolire dette tasse.
5. Se l'eventuale obbligo di abolire le tasse in questione presupponga un intervento della Commissione delle CC.EE. ai sensi degli artt. 169 e 155 del trattato.
6. Se l'eventuale obbligo di cui sopra presupponga l'accertamento di una perturbazione — eventualmente di una grave perturbazione — del funzionamento della tariffa doganale comune.
7. Se l'accertamento di una siffatta perturbazione rientri nella competenza esclusiva della Commissione CEE (art. 29 del trattato).
8. Se le “limitazioni che potrebbero essere imposte onde conseguire gli scopi della tariffa doganale” — limitazioni di cui parla il secondo punto del dispositivo della sentenza 1o luglio 1969, pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa 2 e 3-69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders contro Chougol e Brachfeld — possano derivare solo da un atto dei competenti organi comunitari, o anche direttamente dalle finalità del trattato e della tariffa doganale comune.»
punto 2
Indiamex, rappresentata dall'avvocato André La Peige, De Belder, rappresentata dall'avvocato Jozef Dyck, il fondo, rappresentato dall'avvocato Georges Impens e la Commissione CEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Antonino Abate, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza della Corte in data 12 luglio 1973, le cause sono state riunite per la fase orale e per la sentenza.
Le parti nelle cause di merito e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 19 settembre 1973.
Con decisione del 4 ottobre 1973, la Corte, su relazione del giudice relatore sentito l'avvocato generale, ha respinto una richiesta di fissare un'udienza supplementare per riaprire la fase orale richiesta presentata il 2 ottobre 1973 dalla Indiamex e dalla De Belder. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 ottobre 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia
paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo
paragrafo 1
Il fondo descrive la struttura e le finalità dell'imposizione litigiosa, secondo il diritto belga, sottolineando il sostrato — a suo parere di indole meramente sociale — del tributo e della legge interna che lo riguarda.
paragrafo 2
Esso ricorda che il problema della riscossione di questa tassa è già stato portato dinanzi alla Corte, che si è pronunciata il 1o luglio 1969 (sentenza 2 e 3-69). Dopo aver tratteggiato le conclusioni che si possono trarre dalla sentenza e che meglio illustrano l'atteggiamento della Corte su questo argomento, il fondo esamina vari aspetti del problema di cui trattasi, sotto il profilo del diritto comunitario.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo › a) Distinzione tra le norme del trattato in materia di unione doganale
paragrafo 1
Il fondo osserva che, sotto il profilo del trattato l'abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri e l'instaurazione della tariffa doganale comune rappresentano due fenomeni ben distinti. Varie norme relative all'abolizione dei dazi doganali tra Stati membri non sono entrate automaticamente in vigore contemporaneamente alla TDC.
paragrafo 2
Per quanto concerne più particolarmente la riscossione delle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, si desume dalla sentenza della Corte nelle cause riunite 2 e 3-69 che, se le tasse di cui sopra sono vietate per gli scambi intracomunitari, sarebbero invece tollerate negli scambi con i paesi terzi. Per il periodo susseguente all'entrata in vigore della TDC, il principio della liceità di dette tasse ammette una eccezione («salve restando le limitazioni che potrebbero essere imposte onde conseguire gli scopi della tariffa doganale comune»), però le affermazioni della Corte su questa materia non hanno carattere imperativo. La sentenza mette chiaramente in luce che le disposizioni che «impongono agli Stati membri degli obblighi precisi e ben definiti che non abbisognano, per essere applicati, di alcun ulteriore intervento delle autorità comunitarie o nazionali» (considerando 22/23) sono quelle degli artt. 9 e 12 del trattato, che contengono divieti, mentre in questa categoria non rientrano quelle riguardanti l'istituzione della TDC. Le prime e non le seconde, che per di più — a giudizio della Corte — non presentano alcuno dei requisiti essenziali per avere efficacia immediata, conferiscono diritti soggettivi ai singoli.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo › b) La TDC e la politica commerciale
paragrafo 1
A giudizio del fondo, dall'art. 3 b) del trattato si può arguire che la TDC e la politica commerciale sono strettamente vincolate l'una all'altra. I problemi che sorgono in materia di tasse d'effetto equivalente, nell'ambito della TDC, per quel che riguarda le importazioni dei paesi terzi, vanno analizzati alla luce della politica commerciale comune, che in forza del trattato, deve venir impostata dal Consiglio e dalla Commissione. Per questo motivo, gli artt. 18-29 del trattato, non sanciscono alcun divieto di massima circa le tasse di effetto equivalente. Tali oneri sono vietati solo nei limiti in cui le competenti istituzioni della Comunità li considerano incompatibili con il buon funzionamento della TDC e con la politica commerciale comune.
paragrafo 2
D'altro canto la TDC non costituisce un rigido elenco tariffario, anzi, è concepita come sistema elastico che, tra l'altro, consente alla Comunità di disporre di un'arma politica per i negoziati tariffari con i paesi terzi.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo › c) La TDC e le rispettive norme nazionali in materia d'applicazione
paragrafo 1
Il fondo fa rilevare che la realizzazione dell'unione doganale dipende non solo dall'entrata in vigore della TDC, ma anche dall'adozione di varie altre norme interne in materia doganale da parte degli Stati membri, onde garantire l'applicazione ed il buon funzionamento della TDC. Poiché la disciplina doganale non è identica nei vari Stati membri, è opportuno cercare di armonizzare i sistemi; iniziativa irrealizzabile senza l'intervento del Consiglio e della Commissione, organi che hanno il compito di determinare e di mettere in pratica la politica commerciale comune.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo › d) L'istituzione della TDC
paragrafo 1
Il fondo afferma che, per ovviare alle difficoltà che potevano sorgere a seguito dell'istituzione della TDC, gli artt. 18-29 del trattato hanno investito la Commissione di compiti speciali e le hanno conferito una facoltà d i sindacato (art. 155) e d'intervento. Tale intervento è previsto solo nel caso in cui le perturbazioni della vita economica o del funzionamento della TDC raggiungano una certa gravità. Non è possibile sostenere che qualsiasi perturbazione, anche lievissima, è contraria agli scopi del trattato, giacché tale affermazione è smentita dagli artt. 25, 26 e 29 del trattato. Inoltre, appena la Commissione constata che uno Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli impone il trattato, deve intervenire per por fine alla turbativa, come prescrive l'art. 169 del trattato.
paragrafo 2
Da questo complesso di norme risulta che le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, applicate alle importazioni effettuate direttamente dai paesi terzi, possono venir considerate illecite solo se la Commissione ha già rilevato che non è stato sufficiente affermare il principio della libera circolazione delle merci immesse in libera pratica in uno Stato membro per ovviare alle conseguenze perturbatrici dei provvedimenti nazionali, che ostacolano l'istituzione della TDC. In linea di massima, le tasse interne d'effetto equivalente non sono vietate; comunque è generalmente contrario al buon funzionamento della TDC e agli scopi del trattato il fatto che uno Stato membro aumenti le tasse già in vigore o ne istituisca di nuove onde, ad esempio, controbilanciare eventuali riduzioni negli introiti fiscali derivanti dagli oneri interni a seguito della graduale applicazione della TDC.
paragrafo 3
Comunque stiano le cose, bisogna accertare di volta in volta se vi è perturbazione; la Corte non può stabilire un criterio standardizzato, giacché il suo compito si limita ad interpretare il diritto comunitario. La soluzione del problema dipende d'altro canto da un certo numero di elementi la cui valutazione è sottratta sia alle parti che al giudice nazionale. Solo la Commissione o — eventualmente — gli Stati membri, potrebbero chiedere alla Corte un giudizio in merito.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo › e) Il regolamento 950/68 del Consiglio
paragrafo 1
Il fondo osserva che, pur se la TDC è disciplinata da un regolamento del Consiglio ed i regolamenti, a norma dell'art. 189 del trattato, hanno efficacia immediata, non si deve confondere, quanto all'applicabilità diretta delle norme comunitarie, tra due diversi elementi: le norme del trattato — da un lato — e quelle dei regolamenti, dall'altro. Il problema dell'efficacia diretta delle norme del diritto comunitario si pone solo rispetto alle norme del trattato. Nella fattispecie nessuna disposizione del trattato in materia di istituzione della TDC presenta i requisiti necessari per poter essere dichiarata immediatamente efficace. Gli artt. 18-29 non contemplano alcun divieto, in materia di tasse d'effetto equivalente, analogo a quello sancito dall'art. 12, che riguarda soltanto gli scambi intracomunitari. È però indubbio che tali disposizioni debbano venir considerate immediatamente efficaci. D'altro canto, né il tenore, né il preambolo del regolamento n. 950/68 contengono disposizioni che consentano di affermare che, in linea di massima, le tasse d'effetto equivalente sono vietate. Il regolamento 950/68 si riferisce soltanto ai dazi doganali.
paragrafo 2
D'altronde è inesatto affermare che questo regolamento è l'«atto che contiene la TDC», poiché il regolamento n. 950/68 è soltanto uno dei molti regolamenti adottati dal Consiglio per instaurare la TDC. Gli argomenti dell'Indiamex e della De Belder, tratti dalla giurisprudenza della Corte in materia di competenza degli Stati membri nel settore dei regolamenti comunitari, debbono venir vagliati alla luce delle considerazioni di cui sopra.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni presentate dal fondo › f) Gli obiettivi del trattato
paragrafo 1
Il fondo ricorda che, contrariamente a quanto prevede la sezione che tratta dell'«abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri», il trattato non vieta, nella parte dedicata all'instaurazione della tariffa doganale comune, di applicare tasse d'effetto equivalente alle importazioni effettuate direttamente dai paesi terzi e conclude che gli autori del trattato non hanno ritenuto, in linea generale, che dette tasse fossero incompatibili con le finalità del trattato.
paragrafo 2
L'obbligo che scaturisce dall'art. 5, secondo capoverso, dei trattato nei confronti degli Stati membri, che non devono pregiudicare tali finalità, va delimitato tenendo conto in particolare del principio — già affermato dalla Corte — secondo cui la portata della disposizione dipende, di volta in volta, dalle relative disposizioni del trattato oppure dai principi che scaturiscono dal sistema generale del trattato stesso.
paragrafo 3
D'altro canto, è vero che la TDC costituisce uno strumento che mira ad instaurare una politica commerciale comune, tuttavia, sono state previste alcune deroghe, che non scalfiscono gli obiettivi del trattato. È quindi assurdo ammettere che ogni tassa d'effetto equivalente, anche se la sua incidenza è minima, è contraria ai principi della Comunità ed alle finalità del trattato. In primo luogo, la perturbazione dovrebbe essere grave e — in secondo luogo — dovrebbe venir valutata su uno sfondo più ampio di quello della TDC. Nella fattispecie, non è stato affatto dimostrato che il contributo litigioso provochi sensibili perturbazioni in questo senso (vedansi le statistiche riprodotte nelle memorie).
paragrafo 4
Il fondo si richiama sovente ad un parere dell'avv. Georges Van Hecke, docente nell'università cattolica di Lovanio, allegato alle osservazioni scritte. Dopo un' esposizione degli antefatti ed un'analisi del problema generale costituito dalla percezione delle tasse interne di effetto equivalente sulle importazioni provenienti direttamente dai faesi terzi, l'esperto giunge a queste conclusioni:
paragrafo 5
1. Il trattato CEE ed il regolamento n. 950/68 non hanno soppresso — in linea di principio / la facoltà degli Stati membri di istituire o di continuare ad applicare tasse d'effetto equivalente. Gli Stati membri sono liberi di istituire o continuare a riscuotere tasse di effetto equivalente, purché l'esercizio di tale libertà non ostacoli la politica commerciale della Comunità.
2. Le tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale applicate alle importazioni effettuate direttamente dai paesi terzi non sono incompatibili con la TDC, poiché esulano dal diritto doganale. In determinate situazioni esse potrebbero risultare incompatibili con gli obiettivi del trattato.
3. Gli Stati membri non possono né modificare né integrare il diritto tariffario contenuto nella TDC. Una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, riscossa sulle importazioni di prodotti provenienti dai paesi terzi, non modifica la TDC né la integra. La TDC fa parte della disciplina tariffaria, mentre la tassa di cui sopra rientra nella disciplina doganale.
4. Poiché le tasse d'effetto equivalente sono disciplinate dalle leggi doganali, la soluzione del problema che vi è connesso' dipende dall'armonizzazione della detta legislazione. Detta armonizzazione deve però comprendere una vasta gamma di norme e presuppone l'applicazione degli artt. 100-102 del trattato. Se non vi è armonizzazione, non si può stabilire quale disposizione obblighi gli Stati membri ad abolire le tasse di effetto equivalente.
5. Se le tasse di cui trattasi sono incompatibili con una delle finalità del trattato, sarebbe necessario un intervento della Commissione onde farle abolire. Tale intervento non è necessario invece se le tasse di cui trattasi contravvengono ad una disposizione contenente un divieto espresso o vengono applicate ricorrendo ad uno sviamento di potere.
6. Non è necessario rilevare una perturbazione nel funzionamento della TDC onde far abolire le tasse d'effetto equivalente gravanti sugli scambi con i paesi terzi, giacché l'obbligo di abolire simili tasse può scaturire da circostanze diverse da detta perturbazione.
7. La Commissione deve limitarsi a stabilire se sussiste una perturbazione nella politica commerciale comune e ad adottare i provvedimenti del caso.
8. Le finalità della TDC rientrano tra gli scopi del trattato. Le limitazioni eventualmente imposte agli Stati membri in considerazione di tali obiettivi rientrano nella competenze delle istituzioni comunitarie.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni presentate dalla Indiamex e dalla De Belder
paragrafo 1
Indiamex e De Belder, che hanno presentato memorie identiche, precisano che le loro osservazioni si basano sulla traccia fornita dall'avv. Michel Walbroek, docente nell'università di Bruxelles e direttore delle ricerche giuridiche presso l'Istituto di Studi europei.
paragrafo 2
Anzittuto esse sottolineano che la sentenza della Corte 2 e 3-69 considera la riscossione di un contributo sulle importazioni di diamanti grezzi dai paesi terzi compatibile con il trattato, durante il periodo anteriore all'entrata in vigore della TDC; per quanto riguarda il periodo posteriore, la sentenza mette in risalto le difficoltà create alla Comunità da uno Stato membro che adotti o non abroghi — unilateralmente — provvedimenti interni in virtù dei quali le importazioni di prodotti provenienti direttamente dai paesi terzi sono soggette ad oneri finanziari diversi dai dazi doganali.
paragrafo 3
Dopo aver passato in rassegna i principi che disciplinano il funzionamento del mercato comune, anche alla luce dell'art. 9 del trattato, Indiamex e De Belder analizzano detti principi ed osservano che, dopo l'instaurazione della libera circolazione delle merci nel territorio comunitario e della tariffa doganale comune, uno Stato membro che applichi tasse d'effetto equivalente alla importazioni provenienti dai paesi terzi, provoca sia «sviamenti» di traffico negli scambi commerciali ed un aumento delle spese di importazione che una perturbazione dell'equilibrio dei poteri tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità, stabilito dal trattato. Alla luce della sentenza 2 e 3-69, il fatto che uno Stato membra riscuota unilateralmente, dopo l'entrata in vigore della TDC, oneri pecuniari diversi dal dazio doganale sulle importazioni dai paesi terzi, è in linea di massima incompatibile con il buon funzionamento dell'unione doganale.
paragrafo 4
Inoltre non si deve dimenticare che l'efficacia immediata del regolamento n. 950/68 impedisce agli Stati membri — salvo disposizioni contrarie — di adottare provvedimenti che possano modificare la portata del regolamento stesso. Per questo motivo, i provvedimenti interni che istituiscono imposte, diverse da quelle previste dalla TDC, sulle importazioni provenienti dai paesi terzi, sono contrari al trattato, in quanto modificano la portata del regolamento n. 950/68.
paragrafo 5
Inoltre la facoltà concessa agli Stati membri di applicare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali è incompatibile con l'esigenza di applicare uniformemente la tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi e compromette quindi l'armonioso funzionamento della tariffa doganale comune. Lo Stato che contravviene a questo imperativo commette una patente violazione dell'art. 5, n. 2, del trattato, poiché l'armonioso funzionamento dell'unione doganale è proprio una delle finalità primarie del trattato che gli Stati devono rispettare. Per di più, il divieto sancito da tale articolo vale per tutti gli organi nazionali, ivi compresa la magistratura. Il divieto è chiaro, preciso ed incondizionato, e non riserva alcun potere discrezionale agli Stati membri. È vano affermare che il problema relativo al funzionamento della TDC è un problema di fatto di esclusiva competenza della Commissone, o degli Stati membri, ed è quindi sottratto al vaglio ed all'apprezzamento della magistratura interna. Per contro, il giudice nazionale ha facoltà di stabilire se un provvedimento di diritto interno possa compromettere l'applicazione uniforme della TDC e sia quindi incompatibile con le finalità della tariffa stessa. Per questo motivo, i singoli possono adire direttamente la magistratura interna per far sancire l'incompatibilità tra il trattato ed una tassa di effetto equivalente applicata all'importazione diretta di prodotti provenienti dai paesi terzi.
paragrafo 6
D'altro canto, l'efficacia immediata di tale divieto non deriva solo dall'art. 5 n. 2 di cui sopra, ma anche dalla natura del regolamento 950/68. Il fatto che la TDC istituita da detto regolamento non è sorta automaticamente, ma è il frutto di complesse operazioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno avuto una parte importante, e che può venire modificata o subire deroghe a norma degli artt. 25, 26 e 28 del trattato, non può sminuire la sua efficacia immediata.
paragrafo 7
Indiamex e De Belder contestano infine che l'importo assertivamente irrilevante della tassa litigiosa possa giustificarla nei confronti del trattato. La Corte di giustizia ha infatti ammesso, nella sentenza 2 e 3-69, che l'incidenza pressoché nulla di una tassa non rappresenta un elemento che possa legittimare tale tassa nelle relazioni tra gli Stati membri: così stando le cose, lo stesso criterio dovrebbe valere per i rapporti con i paesi terzi.
paragrafo 8
Premesse tali considerazioni, Indiamex e De Belder propongono le seguenti soluzioni:
paragrafo 9
1. Sia gli artt. 18-29 del trattato che il regolamento 950/68 del 28 giugno 1968, che istituisce la TDC, limitano le facoltà degli Stati membri di mantenere o istituire, dal 1o luglio 1968, tasse d'effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni di prodotti effettuate direttamente dai paesi terzi.
2. Ad esclusione delle ipotesi in cui l'applicazione della tassa è espressamente consentita da una decisione debitamente adottata dalla Comunità, tutte le tasse analoghe riscosse su importazioni dirette dai paesi terzi devono, dopo il 1o luglio 1968, venir considerate, sempre e comunque, incompatibili con le finalità del trattato CEE e con la TDC. Nemmeno un'aliquota ridotta può trasformare la natura della tassa, rendendola compatibile con le finalità summenzionate.
3. Se uno Stato membro, dopo il 1o luglio 1968, conserva una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale gravante sulle importazioni dirette dai paesi terzi ed istituita anteriormente a detta data, tale provvedimento si risolve in una modifica della portata della TDC e ne amplia il contenuto.
4. L'entrata in vigore della TDC ha imposto agli Stati membri l'obbligo di abolire tutte le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali vigenti a tale data.
5. Tale obbligo non richiede alcun intervento da parte della Commissione a norma degli artt. 155 e 169 del trattato.
6. L'obbligo non presuppone né la constatazione di una perturbazione, né — a fortiori — di una perturbazione grave nel funzionamento della TDC. Tale funzionamento è perturbato per il solo fatto della riscossione di una tassa di effetto equivalente sulle importazioni dirette dai paesi terzi.
7. La constatazione di una tale perturbazione — che comunque non rappresenta un presupposto per l'abolizione della tassa — può venir effettuata dalla Commissione oppure dai tribunali nazionali, ove essi lo ritengano opportuno.
8. Le «limitazioni che potrebbero venir imposte agli Stati membri onde perseguire gli scopi della tariffa doganale comune», menzionati nella sentenza 2 e 3-69 n. 2, sono quelle che scaturiscono dalle stesse finalità del trattato e della TDC e non richiedono alcun intervento da parte della Comunità.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni presentate dalla Commissione
paragrafo 1
La Commissione analizza le varie disposizioni di legge rilevanti nella fattispecie, per illustrare la funzione delle tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, ed in particolare le tasse interne, nell'ambito dei principi che disciplinano:
paragrafo 2
il regime degli scambi all'interno della Comunità,
il regime degli scambi con i paesi terzi,
il regolamento n. 950/68 del Consiglio e la sua sfera d'applicazione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni presentate dalla Commissione
punto 1
Quanto al regime degli scambi all'interno della Comunità, la Commissione rileva che esso si fonda sulla nozione di «unione doganale», la cui realizzazione comprende due fasi: soppressione delle barriere doganali intracomunitarie ed istituzione di una tariffa doganale comune (unione tariffaria) e promulgazione di una legislazione doganale comune completa (unione doganale). Per quel che riguarda la soppressione delle barriere doganali tra Stati membri, la Commissione sottolinea che gli artt. 9, 12, 13 e 16, che vietano le tasse interne d'effetto equivalente gravanti sugli scambi tra Stati membri, non menzionano gli scambi con i paesi terzi. D'altro canto l'art. 10 si fonda addirittura sul presupposto che tali tasse sono applicate all'importazione di prodotti direttamente dai paesi terzi. Per quanto riguarda l'unione doganale, la Commissione fa notare che essa non è ancora stata portata a termine, prova ne è che non si è ancora giunti alla completa uniformità dei regimi doganali da applicarsi alle importazioni dai paesi terzi. I regimi doganali comunitari mirano a garantire l'applicazione uniforme della TDC, ma poiché non è ancora stata operata l'armonizzazione delle legislazioni doganali nazionali, presupposto indispensabile, non è possibile applicare uniformemente la TDC. In conclusione, l'unione tariffaria è limitata dal grado a cui si è giunti nell'elaborazione e nella realizzazione dell'unione doganale.
punto 2
Quanto al regime degli scambi con i paesi terzi, la Commissione concentra la propria analisi su:
i provvedimenti di politica agricola;
gli accordi di associazione (art. 238) e gli accordi ed i provvedimenti fondati sugli artt. 111 e 113.
a) Circa la politica agricola, la Commissione osserva che le organizzazioni comuni dei mercati, istituite dai regolamenti agricoli e fondate su un «mercato unico», un regime unico di prezzi, un sistema di intervento ed un regime unico di scambi alla frontiera esterna della Comunità, che implica la riscossione di prelievi all'importazione e il versamento di restituzioni all'esportazione, non ammettono la riscossione di tasse interne di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni dirette dai paesi terzi.
b) Quanto agli accordi e ai provvedimenti fondati sugli artt. 238, 111 e 113 del trattato, la Commissione distingue anzitutto tra «accordi di associazione» (art. 238) fondati su di un'unione doganale tra le parti contraenti ed accordi che, almeno per ora, non pongono in essere una simile unione. I primi logicamente mirano all'abolizione di ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci, ivi comprese le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali, le restrizioni quantitative o i provvedimenti con effetto equivalente a dette restrizioni. Gli altri accordi, non solo non creano un'unione doganale, ma non sono nemmeno omogenei. In questi accordi il divieto di tasse d'effetto equivalente costituisce il risultato dei negoziati tra le parti ed è fondato su vincoli contrattuali.
Dopo aver esaminato varie misure di coordinamento delle relazioni commerciali tra Stati membri nonché alcuni accordi con paesi terzi (art. 111) ed aver analizzato i regolamenti che istituiscono un regime comune per le importazioni dai paesi terzi, adottati dopo il 1o gennaio 1970, nonché gli accordi commerciali stipulati con i paesi terzi (art. 113), la Commissione osserva che:
nell'ambito dei provvedimenti relativi al coordinamento delle relazioni commerciali degli Stati membri, la Comunità non ha risolto il problema della riscossione delle tasse interne d'effetto equivalente gravanti sulle importazioni dirette dai paesi terzi. Lo stesso si è verificato per la disciplina delle politica commerciale (ad esempio per i regolamenti 1025/70 e 109/70), adottata posteriormente al 1o gennaio 1970;
il divieto relativo alle «tasse di effetto equivalente» è stato posto allorché sono stati definiti alcuni regimi di scambi con i paesi terzi. Tali regimi possono essere applicabili erga omnes, o contrattuali. Il divieto scaturisce, nel primo caso, dai regolamenti agricoli e, negli altri casi, dagli obblighi assunti nell'ambito di accordi di associazione o commerciali. Il divieto contemplato da detti accordi colpisce sia le tasse nazionali vigenti che le eventuali imposizioni comunitarie.
punto 3
Quanto poi al regolamento n. 950/68 del Consiglio ed alla sua sfera d'applicazione, la Commissione osserva che la TDC istituita da detto regolamento riguarda soltanto i dazi doganali propriamente detti, mentre tace circa le tasse interne d'effetto equivalente a un dazio doganale. Per risolvere il problema della riscossione delle tasse, è dunque opportuno analizzare gli obiettivi del trattato ed, in particolare, le finalità dell'unione tariffaria e dell'unione doganale.
Il regolamento n. 950/68 non pare andar oltre la realizzazione dell'unione tariffaria, cioè la standardizzazione dei dazi doganali, ivi compresi quelle di carattere fiscale. La protezione comune, indispensabile per l'uniforme applicazione della TDC alle importazioni provenienti dai paesi terzi, non è in effetti globale, in questo regolamento, fino ad includervi, oltre i dazi doganali, le tasse d'effetto equivalente. L'applicazione uniforme della TDC non è una conseguenza automatica di detto regolamento, ma richiede continui interventi delle istituzioni comunitarie. Tale applicazione, al pari di una disciplina completa degli scambi con i paesi terzi, può derivare solo dall'instaurazione dell'unione doganale. Poiché però l'unione doganale finora non è stata portata a termine, non è possibile applicare uniformemente la TDC né disciplinare a fondo tali scambi.
Pur se attualmente non esiste uniformità completa della TDC, né si vede la possibilità di giungervi, non si può considerare passivo l'atteggiamento della Comunità nei confronti delle tasse interne d'effetto equivalente ad un dazio doganale gravanti sulle importazioni dirette dai paesi terzi. Anzitutto è escluso che gli Stati membri possano aumentare l'entità delle tasse vigenti il 1o gennaio 1970 o istituirne di nuove. L'obbligo degli Stati membri di rispettare lo «stand-stili» relativamente a dette tasse deriva dallo stretto rapporto tra gli atti della Comunità nei settori dell'unione doganale e, rispettivamente, della politica commerciale, settori interamente sottratti alle competenze nazionali.
In secondo luogo, è opportuno distinguere tra le tasse nazionali d'effetto equivalente, che lasciano impregiudicati gli obiettivi del trattato (e quindi possono esser mantenute in vigore dagli Stati membri, finché non venga adottata una disciplina comunitaria) e le tasse interne che pregiudicano tali obiettivi, il che le fa cadere sotto il divieto. Le tasse oggetto del presente procedimento possono venir classificate nella prima categoria. Se le disposizioni del trattato, in spregio delle quali si applicano tasse d'effetto equivalente, hanno efficacia immediata, non è indispensabile un intervento della Commissione per tutelare i diritti soggettivi dei singoli.
La Commissione conclude riassumendo le sue osservazioni come segue:
1. Le disposizioni del trattato non vietano esplicitamente le tasse interne d'effetto equivalente riscosse all'importazione di prodotti direttamente da paesi terzi. Il problema della loro compatibilità con le disposizioni del trattato non è stato risolto né dai provvedimenti relativi al coordinamento dei rapporti commerciali degli Stati membri (art. 111), né dal regolamento 1025/70 che istituisce i regimi comuni da applicarsi alle importazioni dai paesi terzi (art. 113), né dal regolamento 950/68. Gli atti comunitari relativi alla disciplina doganale, adottati dopo il 1o luglio 1968, fanno menzione della nozione di «tasse di effetto equivalente». Questa nozione comprende non soltanto le imposte comunitarie eventuali, ma anche quelle interne che hanno questa indole.
2. Il regolamento 950/68 non va oltre l'unione tariffaria. La protezione tariffaria contemplata dal regolamento è comune ed uniforme per tutto quanto si riferisce ai dazi doganali, ma non pare comprenda le tasse d'effetto equivalente. L'applicazione uniforme della TDC è subordinata alla realizzazione dell'unione doganale e all' adozione di una politica commerciale comune completa.
3. Gli Stati membri hanno continuato a riscuotere, anche dopo il 1o luglio 1968, tasse d'effetto equivalente sui prodotti importati direttamente dai paesi terzi. Il difetto di norme comunitarie in materia fa sì che il divieto può derivare solo da atti adottati dalla Comunità nell'esercizio delle proprie competenze.
4. Pur se costituiscono ostacoli agli scambi internazionali, le tasse interne d'effetto equivalente che non pregiudicano le finalità del trattato, possono rimanere in vigore finché non venga adottata una disciplina comunitaria. Esse dovranno comunque venir abolite o trasformate in provvedimenti comunitari nell'ambito di una politica commerciale comune.
5. Gli Stati membri, in linea di massima, possono continuare ad applicare le residue tasse vigenti. Non possono però aumentarle o istituirne di nuove dopo il termine del periodo transitorio, cioè dal 1o gennaio 1970, giacché la Commissione è l'unica competente in materia, a norma dell'art. 113 del trattato.
6. La tesi che è vietata ogni tassa interna d'effetto equivalente applicata alle importazioni provenienti dai paesi terzi, e che tale divieto scaturisce implicitamente dalle finalità del trattato o dal regolamento n. 950/68, implicherebbe che la Comunità ha condotto o conduce verso i paesi terzi una politica commerciale più liberale di quella praticata da detti paesi nei suoi confronti, il che priverebbe la Comunità di ogni mezzo per ottenere gli stessi vantaggi nei confronti dei paesi terzi che applicano tasse d'effetto equivalente ai prodotti provenienti dalla Comunità.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 5
5/7 L'unione doganale, che fa parte delle basi della Comunità, implica in primo luogo l'eliminazione dei dazi doganali fra Stati membri e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. Detta eliminazione è intesa all'istituzione della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. Essa deve quindi essere completa, di guisa che, allo scopo di realizzare l'unità del mercato fra gli Stati membri, venga soppresso qualsiasi ostacolo, pecuniario, amministrativo o di altro genere.
paragrafo 6
8/9 L'unione doganale implica in secondo luogo l'istituzione di una tariffa doganale unica per la Comunità nel suo complesso, come stabilito dagli artt. 18-29 del trattato. Questa tariffa comune è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare sviamenti di traffico nei rapporti con detti paesi ed altresì distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali.
paragrafo 7
10/11 Benché, a differenza della prima sezione del capitolo relativo all'unione doganale (artt. 12-17 del trattato), la seconda sezione (artt. 18-29) non menziona le «tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali», tale omissione non significa che queste tasse possano essere mantenute in vigore né, a fortiori, istituite. La questione relativa alla riscossione di dette tasse negli scambi con paesi terzi va risolta tenendo conto delle esigenze inerenti all'istituzione della tariffa doganale comune ed, al tempo stesso, di quelle relative alla politica commerciale comune, ai sensi degli artt. 110-116 del trattato, la quale, a norma dell'art. 3 b) sopra menzionato, condiziona il regime degli scambi coi paesi terzi.
paragrafo 8
12/14 La tariffa doganale comune è stata attuata, per la Comunità nella sua composizione iniziale, col regolamento del Consiglio n. 950/68, entrato in vigore il 1o luglio 1968. Benché questo regolamento non contempli espressamente la soppressione o la parificazione delle tasse diverse dai dazi doganali propriamente detti, si desume tuttavia dal suo scopo ch'esso vieta agli Stati membri di modificare, mediante tributi addizionali, il livello della protezione concessa dalla tariffa doganale comune. Anche se non hanno carattere protettivo, l'esistenza di tali tasse può essere inconciliabile con le esigenze della politica commerciale comune.
paragrafo 9
15/17 A norma dell'art. 113, n. 1, del trattato, la politica commerciale comune è basata su principi uniformi, specialmente per quanto riguarda le modifiche tariffarie, la stipulazione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale. La definizione di questi principi uniformi implica, come la stessa tariffa comune, la soppressione delle disparità nazionali, fiscali e commerciali, riguardo agli scambi coi paesi terzi. La valutazione di queste esigenze, per quanto riguarda sia l'istituzione della tariffa doganale comune, sia la politica commerciale, spetta, in ciascun caso, alla Commissione o al Consiglio.
paragrafo 10
18/20 Ne consegue che, a partire dall'attuazione della tariffa doganale comune, è vietato agli Stati membri di introdurre unilateralmente nuove tasse o di aumentare quelle già in vigore. Per quanto riguarda queste ultime, l'accertamento della loro incompatibilità col trattato e l'obbligo di abolirle dipendono dalla previa valutazione delle autorità comunitarie. Dette tasse possono quindi essere considerate incompatibili col diritto comunitario solo per effetto di disposizioni adottate dalla Comunità.
paragrafo 13
23/25 Per quanto riguarda le tasse esistenti, la realizzazione della politica commerciale comune deve implicare la soppressione di qualsiasi disparità fiscale e commerciale nazionale relativa agli scambi coi paesi terzi. Dato che tale realizzazione spetta esclusivamente alla Comunità, la parificazione dei tributi, diversi dai dazi doganali propriamente detti, in atto nei vari Stati membri, ovvero la loro abolizione, presuppongono l'intervento della Comunità. Di conseguenza, la riduzione o la soppressione delle tasse in vigore, riscosse sulle merci importate direttamente da paesi terzi, spettano alle istituzioni della Comunità.
punto 1
Con sentenze 23 febbraio 1973, pervenute in cancelleria il 7 marzo 1973, il tribunale del lavoro di Anversa ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione di determinate disposizioni del trattato e del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968 n. 950 (GU 1968, n. L 172), relativo all'istituzione della tariffa doganale comune.
punto 2
Dai fascicoli si desume che dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite avente ad oggetto la riscossione, sui diamanti grezzi importati direttamente da paesi terzi, di una tassa destinata a scopi previdenziali.
punto 3
La questioni sottoposte alla Corte tendono essenzialmente ad accertare se, ed in quale misura, gli Stati membri possano — dopo il 1o luglio 1968 — istituire o mantenere in vigore tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, riscosse su merci importate direttamente da paesi terzi, ed in quali casi essi siano eventualmente tenuti a sopprimerle.
punto 4
Dette tasse rientrano nella disciplina degli scambi coi paesi terzi, istituita dall'art. 3 b) del trattato, e in particolare sono rette dai principi relativi all'unione doganale, fra cui quelli enunciati dall'art. 9.
punto 21
Perciò, il divieto di tasse siffatto si desume, ad esempio, dalle disposizioni, che esulano dal nostro esame, adottato in materia di politica agricola comune, da accordi commerciali stipulati dalla Comunità e dai regimi di associazione in atto fra la Comunità e determinati Stati.
punto 22
Le questioni sottoposte alla Corte vanno quindi risolte nel senso che, a partire dall'attuazione della tariffa doganale comune, gli Stati membri non possono introdurre unilateralmente nuove tasse sulle merci importate direttamente da paesi terzi, né aumentare quelle in vigore a tale data.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 26
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della società Indiamex, della società di fatto De Belder, del Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 3, 9-29, 110-116, 177 e 238,
visto il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, che istituisce la tariffa doganale comune (GU 1968, L 172),
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal tribunale del lavoro di Anversa, con sentenze 23 febbraio 1973, afferma per diritto:
2. A partire dall'attuazione della tariffa doganale comune, gli Stati membri non possono introdurre unilateralmente nuove tasse sulle merci importate direttamente da paesi terzi, né aumentare quelle in atto a tale data.
2. La riduzione o l'abolizione delle tasse in vigore riscosse sulle merci importate direttamente da paesi terzi spettano alle istituzioni della Comunità.
Firme
Lecourt
Sørensen
Monaco
Mertens de Wilmars
Kutscher
Ó Dálaigh
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1973.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt