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Sez. 3 - , Sentenza n. 16893 del 25/06/2019 (Rv. 654422 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654422-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, la S.C. ha confermato la decisione con cui la Corte di merito aveva escluso la responsabilità civile del conducente del veicolo antagonista e ravvisato l'esclusiva responsabilità del conducente deceduto, valorizzando le conclusioni ragionate e coincidenti delle due perizie svolte in sede penale, basate su accertamenti approfonditi e convincenti circa l'effettiva dinamica del sinistro, il riscontro dei danni subiti dai mezzi coinvolti, i segni lasciati sull'asfalto dai veicoli ed i rilievi planimetrici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)