Sez. L, Sentenza n. 11391 del 22/05/2014 (Rv. 630974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento penale a carico del lavoratore e sospensione cautelare dal servizio - Conseguente sospensione della prestazione retributiva - Art. 32, comma 7, del c.c.n.l. 1° settembre 1995 comparto Sanità - Durata della sospensione cautelare superiore a quella della sospensione definitiva - Conguaglio dell'indennità con la retribuzione per il periodo eccedente - Assoluzione o proscioglimento in sede penale - Formula di proscioglimento - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore, il principio secondo cui quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, trova applicazione non solo nel caso - espressamente previsto dall'art. 32, comma 7, c.c.n.l. comparto Sanità del 1° settembre 1995 - di proscioglimento in sede penale con formula piena, ma anche nel caso in cui la durata della sospensione cautelare ecceda quella della sanzione della sospensione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare riattivato a seguito della sentenza penale di proscioglimento, ma con formula diversa da quella "piena", in quanto altrimenti la perdita della retribuzione dovuta non sarebbe giustificata e finirebbe per gravare il lavoratore prosciolto di una vera e propria sanzione disciplinare aggiuntiva per fatto unilaterale del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 32, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)