Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20006 del 24/09/2020 (Rv. 659225 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA | Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea - Ripartizione delle spese avvenuta solo con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore - Obbligo del condominio di contribuire alle spese - Momento d'insorgenza - Approvazione del bilancio consuntivo - Possibilità postuma dei condomini di contestare i conti - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 3, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)