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Sez. 3, Sentenza n. 11920 del 09/01/2018 Ud. (dep. 15/03/2018) Rv. 272382 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE | Richiesta di giudizio immediato - Indagini successive - Rinnovazione dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272382-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE

Ai fini della legittimità della richiesta di giudizio immediato, lo svolgimento di ulteriori indagini da parte del pubblico ministero dopo l'interrogatorio espletato dal Gip ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. non comporta la necessità di interrogare nuovamente l'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)