Sez. 1, Sentenza n. 356 del 14/01/2000 (Rv. 532836 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Cartella esattoriale contenente più voci - Annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Pretesa tributaria non fatta oggetto di controversia - Efficacia di giudicato dell'annullamento della cartella - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE
L'annullamento (cosiddetto "sgravio") di una cartella esattoriale contenente più voci da parte della Commissione tributaria di primo grado non incide, con efficacia di giudicato, sulla pretesa tributaria non fatta oggetto di controversia nel giudizio conclusosi con l'annullamento della cartella.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1982 num. 516 art. 19 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)