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Sez. 4, Sentenza n. 1265 del 09/05/1996 Cc. (dep. 18/06/1996) Rv. 205330 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Di un immobile per il reato di cui all'art. 20 lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia - Legittimità del sequestro - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205330-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto

Il sequestro preventivo di un immobile disposto con riferimento al reato di cui all'art. 20, lett. b) legge 28 febbraio 1995, n. 47, è illegittimo, qualora si accerti che sulla domanda di concessione edilizia si è formato il silenzio assenso previsto dall'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dovendosi in tal caso escludere l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito nella figura criminosa contestata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)