Sez. 2, Sentenza n. 83 del 08/01/1979 (Rv. 396126 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - VALORE GIURIDICO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - VALORE GIURIDICO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il silenzio non ha di regola valore giuridico, tranne il caso che ad esso, considerati tutti gli elementi obiettivi e subiettivi in relazione alle pattuizioni negoziali, debba attribuirsi un particolare significato (nella specie, con riferimento ad una clausola contrattuale secondo cui "... I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al committente di rifiutare la merce o di reclamare danni per ritardato ricevimento salvo il suo diritto di annullare l'ordine qualora il ritardo di consegna superi i quindici giorni", la Corte del merito aveva ritenuto che per l'annullamento dell'ordine non bastasse il silenzio del committente, essendo invece necessaria un'esplicita ed inequivoca manifestazione di volonta; e la suprema Corte ha ritenuto insindacabile in Sede di legittimita questa statuizione, congruamente motivata ed esente da vizi logici ed errori giuridici).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)