Sez. 2, Sentenza n. 15510 del 14/07/2011 (Rv. 618784 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - IN GENERE | Proposta - Natura - Presupposto - Volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente - Atto indirizzato dal proponente al destinatario - Desumibilità implicita della volontà - Configurabilità - Proposta pervenuta al destinatario tramite un terzo - Accertamento in concreto della volontà del proponente - Necessità - Criteri - Fattispecie relativa a proposta proveniente da un mediatore.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - IN GENERE
La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario, presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontà - che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilità a trattare - mentre è di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto, deve, invece, essere concretamente accertata ove la proposta sia pervenuta al destinatario tramite un terzo, in particolare dovendosi verificare se la trasmissione dell'atto sia avvenuta ad iniziativa di chi ha formato il documento ovvero del terzo, all'insaputa di quello. (Fattispecie in tema di proposta contrattuale pervenuta tramite un mediatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)