Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 151 del 1977
Massime (1)
Massima n. 8964
- Corte costituzionale
- Decisioni
- Errori materiali contenuti nel fatto e nel dispositivo della sentenza n. 202 del 15 luglio 1976
- Ordinanza di correzione.
Leggi la massima
La Corte costituzionale, ove ravvisi la necessità di correggere un errore materiale contenuto in una precedente decisione, può provvedervi in camera di consiglio con ordinanza a norma dell'art. 21 della Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. (Nella specie, riguardo alla sentenza n. 202 del 1976, sia nel fatto (pag. 10, n. 3) sia nel dispositivo (sub c) - si è disposta la sostituzione della parola "marzo" alla parola "maggio", scritta per errore materiale, in entrambi i punti, in riferimento al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).
Parametri
- art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16 marzo 1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 202 del 15 luglio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Guglielmo Rochrssen.
Ravvisata la necessità di provvedere alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 202 del 1976, dove sub c) è stata dichiarata manifestamente infondata "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156", mentre in effetti trattavasi, come si evince dall'intero contesto della sentenza, dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
punto 1
considerato che anche a pag. 10 del fatto, il d.P.R. n. 156 del 1973 è stato erroneamente indicato come "d.P.R. 29 maggio 1973, n. 156";
punto 2
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che:
a) nel fatto della sentenza, a pag. 10, n. 3, settimo rigo, deve operarsi la sostituzione della parola "marzo" alla parola "maggio"; b) il dispositivo della sentenza n. 202 del 1976, sub c), nella parte iniziale, deve intendersi così corretto: "Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156".
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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