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Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 06/04/1968 (Rv. 332482 - 01)

TITOLI DI CREDITO - AMMORTAMENTO DEI TITOLI SMARRITI O SOTTRATTI - OPPOSIZIONE AL DECRETO DI AMMORTAMENTO - STRUTTURA DEL RELATIVO GIUDIZIO - PARTI DEL GIUDIZIO DI AMMORTAMENTO.*
Stato
decisa il 1968-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332482-01

TITOLI DI CREDITO - AMMORTAMENTO DEI TITOLI SMARRITI O SOTTRATTI - OPPOSIZIONE AL DECRETO DI AMMORTAMENTO - STRUTTURA DEL RELATIVO GIUDIZIO - PARTI DEL GIUDIZIO DI AMMORTAMENTO.*

Poiche la opposizione al decreto di ammortamento tende a far risolvere la questione se il documento (e quindi la legittimazione) spetti all'opponente oppure al convenuto, la struttura del relativo giudizio corrisponde in sostanza- sia pure previa inversione della posizione processuale dei soggetti - a quello di un normale giudizio di rivendicazione nel quale - com'e noto (ex art. 948 cod.civ.) - costituisce presupposto essenziale che il convenuto sia possessore o detentore del la cosa. I contraddittori dal procedimento di ammortamento sono, da una parte, il titolare del credito non possessore, vale a dire colui che, essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del titolo, abbia perduto la legittimazione (intesa come la situazione giuridica che opera a vantaggio del possessore del titolo nei confronti del debitore per il solo fatto del possesso secondo la legge di circolazione), e, dall'altra, il possessore non titolare, ossia colui che, pur non essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione dal precedente titolare, si trovi tuttavia munito della legittimazione ossia nel possesso del titolo in conformita, beninteso, delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi- trattandosi di titoli all'ordine - in base ad una serie continua di girate, anche se l'ultima sia in bianco.*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)