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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8942 del 31/03/2021 (Rv. 660944 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Indagato o imputato resosi irreperibile - Liquidazione dell'onorario – Condizioni - Previa dimostrazione dell’attivazione presso le competenti per rintracciare l’assistito – Necessità.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660944-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

L'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)