Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 06/04/1968 (Rv. 332484 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEL PORTATORE - USO DELLA COMUNE PRUDENZA - CRITERI.*
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DEL PORTATORE - USO DELLA COMUNE PRUDENZA - CRITERI.*
Circa le cautele da usarsi perche nel caso concreto possa ritenersi avvenuta una seria ed efficiente identificazione del portatore del titolo di credito, non possono stabilirsi criteri fissi, ma si tratta di un problema di fatto che va risolto caso per caso, con riferimento alle circostanze concrete in cui la identificazione e avvenuta, e quindi non solo con riguardo all'importo del titolo, ma anche all'ambiente, alla persona e ad ogni altra circostanza influente al fine di stabilire se sia stata usata o meno la comune prudenza.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 24, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)