Sez. 6, Sentenza n. 1321 del 20/08/1974 Ud. (dep. 05/02/1975) Rv. 130142 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - DL 11 APRILE 1974, N 99, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 N 220 - POTERI DELLA CASSAZIONE - APPLICABILITA EX OFFICIO, INDIPENDENTEMENTE DAL CONTENUTO E DALL'ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI RICORSO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - DL 11 APRILE 1974, N 99, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 N 220 - POTERI DELLA CASSAZIONE - APPLICABILITA EX OFFICIO, INDIPENDENTEMENTE DAL CONTENUTO E DALL'ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI RICORSO.*
Alla rettificazione ex art 538 cod proc pen non e di ostacolo il rigetto del ricorso in relazione ai motivi addotti dall'imputato; quel che rileva e che il capo della sentenza su cui la rettificazione deve operare non sia divenuto irrevocabile. Pertanto, proposto validamente il ricorso, il suo eventuale rigetto per ragioni di merito o l'eventuale sua inammissibilita per qualsiasi causa sopravvenuta, non pregiudica il diritto dell'imputato a fruire delle piu favorevoli Disposizioni delle quali possa giovarsi, indipendentemente dalle doglianze prospettate. L'art 538, ultimo comma, cod proc pen contiene, infatti, una devoluzione ope legis della decisione impugnata, devoluzione che in relazione alle nuove norme dettate dal DL 11 aprile 1974 n 99, si esprime come potere dovere della Corte di riesaminare ex officio il fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, limitatamente alla qualificazione giuridica del reato nell'ambito della nuova regolamentazione dell'istituto della continuazione e del concorso formale omogeneo ed eterogeneo di reati (art 81 cod pen), al giudizio di comparazione tra circostanze di qualsiasi natura (art 69 cod pen); al mantenimento o all'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva (art 99 cod pen) e conseguenziale Determinazione delle pene; alla concedibilita, infine, della sospensione condizionale della pena secondo la nuova ampiezza in cui l'istituto puo ora operare (artt 163 e 164 cod pen).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/04/1974 num. 104 CORTE COST., Legge 18/06/1974 num. 226 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)