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Sez. 1, Sentenza n. 528 del 24/02/1972 (Rv. 356528 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - RAPPORTI TRA SOCIETA E TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - SPETTANZA A CIASCUN SOCIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356528-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - RAPPORTI TRA SOCIETA E TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - SPETTANZA A CIASCUN SOCIO - LIMITI.*

Nelle societa di persone, se il contratto sociale nulla dispone in ordine all'amministrazione della societa, ciascun socio ha il potere di amministrazione e quello di rappresentanza sia sostanziale che processuale; se, invece, l'amministrazione e conferita, in base al contratto sociale, ad alcuno dei soci, a questo soltanto compete il potere di rappresentanza. (V 1055'71, mass n 351076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)