Sez. 1, Sentenza n. 528 del 24/02/1972 (Rv. 356528 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - RAPPORTI TRA SOCIETA E TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - SPETTANZA A CIASCUN SOCIO - LIMITI.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - RAPPORTI TRA SOCIETA E TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA - SPETTANZA A CIASCUN SOCIO - LIMITI.*
Nelle societa di persone, se il contratto sociale nulla dispone in ordine all'amministrazione della societa, ciascun socio ha il potere di amministrazione e quello di rappresentanza sia sostanziale che processuale; se, invece, l'amministrazione e conferita, in base al contratto sociale, ad alcuno dei soci, a questo soltanto compete il potere di rappresentanza. (V 1055'71, mass n 351076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)