diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14260 del 08/07/2015 (Rv. 635764 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione dei crediti d'impresa - Opponibilità al fallimento del cedente - Data del pagamento del corrispettivo - Azione revocatoria da parte del curatore - Presupposti.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635764-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La cessione dei crediti d'impresa, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa, sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il curatore, agendo ex art. 67 legge fall., dimostri la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente a quella data.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 21/02/1991 num. 52 art. 5, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)