Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 703 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12072
- Previdenza e assistenza sociale
- Parità uomo donna
- Età pensionabile
- Norme che prevedono per l'uomo un'età pensionabile diversa e superiore rispetto a quella stabilita per la donna
- Giustificazione della diversità di trattamento con le peculiari esigenze della condizione femminile
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La previsione, per l'uomo, di un'età pensionabile diversa e superiore rispetto a quella stabilita per la donna è manifestamente compatibile col principio costituzionale di eguaglianza, poiché siffatta diversità di trattamento trova giustificazione nela necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, non essendo, d'altra parte, il suddetto principio incompatibile con la considerazione di speciali profili, fondati su tali peculiarità, che meritano una particolare regolamentazione e che, eventualmente, il legislatore, nella sua discrezionalità, può modificare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14.4.1939, n. 636, convertito nella legge 6.7.1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimanto civile vertente tra Carducci Fausto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 14 luglio 1986 il Pretore dell'Aquila ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., fissa, con discriminazione fondata esclusivamente sul sesso, un limite di età pensionabile per gli uomini diverso e superiore rispetto a quello stabilito per le donne;
punto 2
Considerato che, ferma restando la parità uomo-donna in ordine alla età lavorativa già affermata da questa Corte (sent. n. 137 del 1986), la esistente disparità uomo-donna in relazione all'età pensionabile trova adeguata giustificazione nella necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo;
che non sussiste contrasto con il principio di parità il quale non esclude speciali profili, fondati sulla condizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione e che eventualmente il legislatore nella sua discrezionalità può modificare (v. sent. 498 del 1988);
che alla stregua dei richiamati principi le censure proposte risultano essere manifestamente infondate.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze