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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019 (Rv. 653230 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d’uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito.
Stato
decisa il 2019-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653230-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)