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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11140 del 09/05/2018 (Rv. 648065 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso dell'imposta non detratta in base all'art. 19 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in contrasto con la cd. sesta direttiva - Istanze presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 278 del 2006 - Diritto al rimborso integrale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648065-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi IVA, alle istanze per le quali l'art. 19 bis, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633 del 1972, non prevedeva la detrazione integrale dell'imposta, in violazione della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) presentate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 258 del 2006, conv., con modif., nella l. n. 278 del 2006, non si applica l'art. 1 del predetto decreto: ne deriva che il rimborso, anche in applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, deve essere integrale, senza decurtazione dei costi (nella specie, considerati a fini IRES ed IRAP).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2006 num. 258, Legge 10/11/2006 num. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)