Sez. L, Sentenza n. 2631 del 31/03/1990 (Rv. 466317 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - MAGGIORAZIONI REVERSIBILI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 140 DEL 1985 - BENEFICIARI - SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA EX LEGGE N. 336 DEL 1970 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - MAGGIORAZIONI REVERSIBILI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 140 DEL 1985 - BENEFICIARI - SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA EX LEGGE N. 336 DEL 1970 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La disposizione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140 che, a domanda degli interessati, attribuisce ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 (e successive modificazioni ed integrazioni) una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, nella misura di l. 30.000 mensili ripartibili per il 50 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1985 e per il residuo importo a decorrere dall'1 gennaio 1987, trova applicazione, atteso il generico riferimento a tutti i trattamenti di pensione in attualità di godimento, anche in materia di pensione di reversibilità spettanti ai superstiti dei pensionati ex-combattenti ed equiparati, ancorché deceduti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 140 del 1985, considerato che tali superstiti, già legittimati alla stregua dell'art. 2, secondo comma, legge n. 336 del 1970 a richiedere la qualifica o la classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta dal lavoratore ex combattente, vanno identificati negli "interessati" menzionati nel già citato secondo comma dell'art. 6 e considerato altresì che essi rivendicano il riconoscimento di una preesistente situazione giuridica destinata ad incidere, quanto agli effetti previsti dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985, sul proprio trattamento di reversibilità, non assoggettato ad alcuna limitazione temporale avendo l'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988 n. 544 soppresso ogni limite di decorrenza del trattamento diretto e, conseguentemente di reversibilità.*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)