Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
Testo in vigore al
Capo II. Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
Art. 45 Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse areedel Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformata' con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo tel lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche col" legati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita' nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o Intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base.da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
1) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita', e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi ti cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi del. l'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 per cento del. l'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione
regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, deliberati dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalita' rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori somali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria. .i=2; 7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono essere approvati progetti di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo la normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, come definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e' riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
9. Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e' stabilito in lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative attivita' progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali per prorogare i trattamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino alla conclusione delle relative attivita' progettuali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1 985, n. 11 3, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 maggio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:
a) per le prestazioni dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell'indennita' di disoccupazione e' differito al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
b) e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unita', trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200 unita' le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999;
c) in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.
Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;
e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) al fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: "1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o rideterminata" sono inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
20. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre ;1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
21. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono inserite le seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze".
23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo.
24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' prorogato di sei mesi. All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "nove mesi".
25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali". Al fine di assicurare il completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, puo' permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente numerico su cui viene definita la ripartizione;
b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento ti mobilita' dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause.
Art. 46 Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori tori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo l999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge I 9 luglio 1993, n. 236.
Art. 47 Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni ti genere nei luoghi di lavoro, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita', nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi c principi e criteri direttivi
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parita', anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione professionale
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonche' di quelle rela- tive al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente at oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei consiglieri di parita', con valorizzazione delle competenze ed esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita', finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonche' dal Dipartimento delle pari opportunita' in misura di lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilita' delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parita';
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo: f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai soggetti promotori ai criteri e alle pro- cedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonche' previsione di strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parita' e di non discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita' di cui al comma 1, lettera d).
Art. 48 Norme in materia di incompatibilita' del personale docente degli enti locali
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilita' previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con esclusione dei commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 sono disposti dall'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in ma definitiva.
Art. 49 Disposizioni in materia del personale degli Enti Parco
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie e di bilancio qualora si siano avvalsi, in fase di bilancio, ti personale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 50 Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternita'
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
Art. 51 Associzione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno
1. Per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerca, nonche' di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente de. presse, e' conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo dello Stato all'associazione per lo sviluoppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attivita' di studio e di ricerche e per incrementare l'attivita' formativa avanzata, e' destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
Art. 52 Disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidita' di servizio o di altra indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 53 Disposizioni in materia di attivita' socio-sanitarie
1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato.
2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
Art. 54 Fondi disponibili degli enti previdenziali
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed e' utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilita' di tesoreria.
Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni.
Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 55 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 124, e successive modificazioni, di seguito denominato " testo unico ", delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie:
4) altre attivita' di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonche' previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere ti revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita' che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS ".
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 56 Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del " Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.
Art. 57 Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalita' o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano ti risanamento dei fondi in deficit e con possibilita' di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalita' di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilita' separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalita', e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita' di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o),della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attivita' degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune ti contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonche' di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legilativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 58 Disposizioni in materia previdenziale
1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili".2) il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Tenuto conto della peculiarita' della orma di assicurazione di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico ;sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita', i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche' istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di societa' di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovra' essere organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri indicati nel comma 1- bis";b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale";c) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: " In mancanza di tali soggetti " sono inserite le seguenti: " o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo ";
d) all'articolo 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, puo' essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attivita' nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.
13. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
16. All'articolo l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore".
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma S, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto";b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo e' inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.
Art. 59 Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso
1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma".
2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge t 9 luglio 1993, n. 236.
Art. 60 Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 61 Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe
l. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, nonche' per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, e' autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2001:
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unita';
b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro . . . rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unita'; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;
c) un contingente non superiore a otto unita' di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. aL relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Art. 62 Assunzioni di unita' dell'Arma dei carabinieri
1. Per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, e' autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unita' dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succesive modificazioni.
Art. 63 Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare".
Art. 64 Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonche' la gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 e' riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita' contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali e' istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilita', alla quale faranno altresi' carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonche' il gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e' applicato un contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non puo' in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione e' riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianita' assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 65 Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole "1997 e 1998" sono sostituite dalle seguenti "1997, 1998 e 1999" e le parole "1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997 e 1998".