Sez. 4, Sentenza n. 10807 del 20/12/2002 Cc. (dep. 10/03/2003) Rv. 224013 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Rimborso di spese per viaggio e soggiorno all'estero determinati da esigenze difensive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero, ove questi ultimi siano stati determinati dall'esigenza di dare esecuzione a un incombente difensivo ritenuto necessario e salva la valutazione, da parte del giudice, della legittimità della condotta del difensore sotto il profilo della imprescindibilità e congruità dell'esercizio di quell'incombente. (Fattispecie relativa a colloquio del difensore con l'assistito, ristretto in carcere olandese in attesa di estradizione verso l'Italia).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 9 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)